mercoledì, Aprile 24, 2024

In vista del decreto sugli agrofarmaci

Dopo anni di ritardo, il decreto sugli agrofarmaci a uso non professionale dovrebbe essere in dirittura d’arrivo. Per questo, in occasione di GaMe Gardening Meeting si è svolto un convegno dedicato all’evoluzione delle normative nel mercato del giardinaggio, con la partecipazione di Alice Parasecolo di Agrofarma Federchimica. Un’ottima occasione per fare il punto sulla normativa dedicata agli agrofarmaci per uso non professionale, quindi i prodotti per hobbisti. Come è noto, stiamo aspettando dal novembre 2015 l’approvazione di un decreto legislativo da parte del Ministero della Salute, dedicato esplicitamente agli agrofarmaci per utilizzatori non professionali (Unp) e che si preannuncia come una sciagura per questo mercato. Il Ministero della Salute ha scelto una posizione ideologica, ben oltre il principio di precauzione e con un approccio scientificamente ingiustificato, che mette a rischio tutto il comparto. Basti considerare che saranno vietati anche i prodotti autorizzati in agricoltura biologica.

Inutile parlare di tempistiche: era previsto per il 2015 ed è evidente che siamo di fronte a un ritardo. Mentre scriviamo il decreto è già stato firmato dai ministeri coinvolti ed è al vaglio della Corte dei Conti, ultimo passaggio prima dell’approvazione. Quindi non dovremmo aspettare ancora molto.

Il decreto sugli agrofarmaci e le misure transitorie

In questo momento sono in approvazione tre documenti: il decreto, che definisce le regole per la gestione degli agrofarmaci a uso non professionale; un allegato, che definisce i criteri con cui verranno individuati i prodotti a uso non professionale; infine le procedure per le misure transitorie, che permetteranno lo smaltimento di prodotti attualmente stoccati nei punti vendita e nei magazzini delle industrie. Le misure transitorie entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Dureranno 24 mesi e saranno coinvolti tutti gli agrofarmaci che attualmente vengono venduti agli utilizzatori senza necessità del certificato di abilitazione (patentino). Quindi: tutti i prodotti che oggi sono sul mercato e possono essere acquistati senza patentino saranno compresi nelle misure transitorie e si potranno vendere e utilizzare per minimo altri 2 anni.

Ma non tutti i prodotti, poiché sono previste tempistiche diverse:

  • i prodotti per le piante ornamentali di libera vendita (Ppo) saranno provvisoriamente autorizzati per 24 mesi;
  • i prodotti destinati alle piante edibili avranno 2 scadenze, a seconda della taglia. Se il prodotto è da utilizzare con l’aggiunta in acqua in confezioni tra i 500 e i 1.000 grammi, sarà autorizzato per 6 mesi;
  • se invece il prodotto è pronto all’uso o da utilizzare con l’aggiunta di acqua in confezioni inferiori ai 500 grammi, sarà autorizzato provvisoriamente per 24 mesi.

Naturalmente i tempi indicati si applicano solo agli hobbisti: dopo le scadenze potranno sempre essere venduti ai professionisti con certificato di autorizzazione (patentino). Le scadenze non riguardano soltanto la vendita, ma anche l’uso: gli hobbisti non potranno più utilizzare questi prodotti, quindi non avrà senso farne scorta.

Cambiano le diciture sul pack

Durante il periodo transitorio, le industrie dovranno inviare al Ministero una proposta di modifica dell’etichetta, con la procedura del silenzio-assenso, e nel sito del Ministero verranno pubblicate tutte le nuove etichette, per i prodotti a uso sia hobbistico sia professionale. La nuova etichetta conterrà anche le nuove sigle: PFnPO e PFnPE, rispettivamente per piante ornamentali e piante edibili.

decreto sugli agrofarmaci
I prodotti di nuova concezione, cioè quelli che usciranno dai magazzini dei produttori dopo l’entrata in vigore del decreto, avranno già la nuova etichetta. I prodotti invece presenti nel punti vendita potranno essere venduti, attraverso dei facsimili di etichetta.
Poiché la procedura del silenzioassenso prevede un termine di 60 giorni, Agrofarma ha insistito con il Ministero affinché le attività di vendita siano garantite anche in questa fase e che le autorità di controllo vengano informate su questa specifica procedura.
Ricordiamo che l’etichettatura di qualsiasi prodotto fitosanitario può essere effettuata solo in siti autorizzati dal Ministero, sicuramente non nel punto vendita. Inoltre nel caso dei prodotti destinati agli utilizzatori non professionali, non è richiesta la ri-etichettatura, ma sarà sufficiente il facsimile dell’etichetta scaricabile dal sito del Ministero.

Cosa succede dopo i 24 mesi?

Tutti gli agrofarmaci dovranno essere sottoposti a un riesame per essere autorizzati definitivamente per uso non professionale. Questo riesame dovrà avvenire entro i 24 mesi e saranno sottoposti a riesame tutti i prodotti rispondenti ai criteri indicati nell’allegato tecnico del decreto.
Il punto è proprio questo: l’allegato tecnico prevede dei requisiti estremamente restrittivi e non giustificati da una particolare pericolosità dei prodotti, ma per un approccio esageratamente cautelativo che il Ministero della Salute ha voluto seguire. Criteri che rischiano seriamente di mettere a repentaglio la sopravvivenza del settore.
Agrofarma e le imprese del settore si stanno impegnando per cercare di modificare questi criteri. L’obiettivo è di evitare una selezione dei prodotti a monte, sulla base delle caratteristiche di pericolosità, ma realizzare un vero processo di valutazione del rischio, così come avviene anche per i prodotti a uso professionale. Si tratta quindi di valutare, scientificamente, il reale rischio al quale potrebbe essere esposto un utilizzatore non professionale.
Come è facile immaginare, un rischio estremamente diverso da quello di un professionista: sia per l’estensione degli appezzamenti trattati, sia per il tempo passato dall’utilizzatore a contatto con il prodotto.

Attenzione alle norme regionali

Il ritardo del Ministero della Salute, dal 2015 a oggi, ha stimolato le Regioni ha produrre normative valide solo localmente, come per esempio l’autocertificazione del cliente. La normativa nazionale in fase di approvazione prevede solto che il rivenditore dia le informazioni all’utilizzatore non professionale sulle corrette modalità di impiego del prodotto, sulla pericolosità e i rischi che ci potrebbero essere nell’uso del prodotto, anche attraverso della cartellonista (prevista dalla nuova normativa) da esporre nel punto vendita. L’autocertificazione non è quindi un provvedimento nazionale, ma una scelta delle Regioni. È evidente che qualsiasi Regione può fornire indicazioni specifiche ulteriori, rispetto a quello previsto dalla normativa nazionale; ma è più logico prevedere che queste limitazioni verranno eliminate con l’entrata in vigore della nuova normativa.

decreto sugli agrofarmaci

agrofarma.federchimica.it

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