Norme sui green claim: come gestire le scorte nei punti vendita

Il 27 settembre entreranno in vigore le nuove norme sui green claim (D.Lgs. 30 del 20 febbraio 2026) che introducono una “stretta” nell’uso degli slogan e delle asserzioni che enfatizzano la “naturalità” dei prodotti e dei packaging, con l’obiettivo di eliminare le pratiche sleali dal mercato. Ne abbiamo già ampiamente parlato qualche mese fa, invitando tutte le imprese del settore ad adottare le necessarie modifiche al fine di evitare salate sanzioni (leggi l’articolo), ma ormai siamo alla stretta finale poiché tra pochi giorni le nuove norme entreranno in vigore.

Per il mercato del “verde” e del giardinaggio restano aperte molte incognite: a partire dal fatto, non trascurabile, che parole come “verde” e “greeen”, che identificano il nostro settore, rientrano tra quelle “proibite” poiché evocano il greenwashing e asserzioni ambientali da dimostrare. Ma c’è un altro punto importante da chiarire, in particolare per i rivenditori: come vanno gestite le scorte, cioè i prodotti con packaging “sospetti” e presenti nei punti vendita, considerando che le norme – europee e italiane – non prevedono un “periodo transitorio” utile per lo smaltimento delle scorte?

Nuove norme sui green claim: come gestire le scorte nei punti vendita

A questo domanda ha risposto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la circolare nr 31671 del 27 agosto e con l’obiettivo di “scongiurare il rischio che vengano ritirati o distrutti prodotti conformi al quadro normativo vigente al momento dell’immissione in commercio, con conseguenti aggravi economici, discontinuità commerciali e, paradossalmente, effetti contrari agli stessi obiettivi ambientali perseguiti dalla nuova normativa di derivazione unionale”.

Le imprese sono tenute, sin dall’entrata in vigore della nuova disciplina, cioè il 27 settembre, ad adottare tutte le misure ragionevoli e proporzionate necessarie per assicurarne il rispetto. “In particolare – spiega la circolare –, tali misure potranno riguardare l’adeguamento del materiale promozionale, il coordinamento con la rete di vendita, l’utilizzo di etichette adesive per eliminare o correggere indicazioni non più in linea con il quadro normativo, ovvero la presentazione, presso il punto vendita ovvero la vetrina online, di appropriate informazioni correttive”.

In merito allo smaltimento delle scorte presenti nei punti vendita il 27 settembre, il Ministero prevede un periodo di smaltimento ragionevole e adattato alle diverse scadenze dei differenti prodotti: con maggior rigore per i prodotti freschi e con una durata di scadenza più breve e più tollerabilità verso i prodotti a lunga scadenza e con una rotazione meno rapida.

La circolare precisa che “per i beni durevoli già prodotti o immessi sul mercato – con prova di immissione in commercio o di avvenuta produzione antecedente al 27 settembre 2026 – l’adeguamento delle confezioni dei prodotti possa avvenire al termine del ragionevole periodo di shelf life per ciascuna categoria merceologica, che si ritiene di individuare orientativamente in sei mesi, ferma restando l’esigenza che vengano assunte, sin dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, ossia il 27 settembre 2026 – temine di riferimento per la piena conformità delle comunicazioni ambientali – le misure ragionevoli e proporzionate sopra citate”.

Cliccando qui potete scaricare la circolare nr 31671 del 27 agosto!

www.mimit.gov.it

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