D.Lgs. 30-2026 greenwashing: il “verde” va dimostrato

Il D.Lgs. 30-2026, entrato in vigore lo scorso 27 settembre, sta producendo effetti diametralmente opposti nel mondo del commercio: c’è chi adotta posizioni fin troppo allarmanti e chi invece fa finta di niente. Ricordiamo che il D.Lgs. 30-2026 recepisce la direttiva UE 2024/825 del Codice del consumo e detta nuove regole, più stringenti, sulle asserzioni ecologiche delle imprese espresse sui packaging dei prodotti, ma anche sui cataloghi, nei siti e nelle campagne pubblicitarie. Approvato il 20 febbraio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr 56 del 9 marzo, è in vigore dal 24 marzo e le nuove disposizioni sono obbligatorie dal 27 settembre.

Ma cosa sono le “asserzioni ecologiche”? Sono gli slogan ambientali generici e basati sulle compensazioni, le etichette di sostenibilità senza certificazioni e le dichiarazioni di neutralità carbonica o climatica non documentate. Ma una “asserzione ecologica” può assumere molte forme: un’immagine, il simbolo di una foglia o di una goccia, un colore verde e persino il modo in cui un prodotto viene progettato o stampato. Per esempio, anche una confezione di plastica stampata in modo da sembrare cartone può costituire un indizio di greenwashing. Volendo sintetizzare, un’asserzione ecologica diventa greenwashing quando un’azienda cerca di presentare sé stessa o il proprio prodotto come più ecocompatibile di quanto non sia in realtà. Anche le promesse future (“zero emissione entro il 2030”) diventano ingannevoli se non sono sostenute da un programma dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili e verifiche periodiche di un esperto indipendente.

D.Lgs. 30-2026: cosa cambia dal 27 settembre per i rivenditori?

Premesso che non è previsto un periodo transitorio, sia l’Unione Europea sia il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno messo a disposizione delle faq (nuova versione aggiornata al 1° ottobre) per chiarire nel dettaglio alcuni aspetti controversi. Per esempio, a proposito di commercio, la gestione delle scorte dei prodotti dubbi già presenti nei negozi o nei magazzini dei produttori. Le autorità hanno confermato che non vanno smaltite ma possono essere corrette: “tra le soluzioni concretamente percorribili per correggere o coprire il claim – spiega il Ministero delle Imprese –, è possibile considerare l’apposizione di etichette adesive o, ad esempio, cartelli nei pressi degli scaffali o nel caso di vendite on-line, appositi box o pop-up ecc.”. Ovviamente le informazioni mendaci contenute nei siti web e negli e-shop vanno modificate immediatamente.

Un altro aspetto non meno importante è la tenuta di un registro nel quale indicare, con data, tutte le misure adottate: uno sforzo che le autorità si attendono dalle imprese. Anche perché l’onere di dimostrare la correttezza delle scelte e dei claim spetta alle imprese: senza prove a portata di mano, anche una asserzione ambientale corretta potrebbe essere sanzionabile.

I responsabili acquisti dei centri giardinaggio dovranno quindi prestare maggiore attenzione alla sostenibilità reale dei prodotti che stanno portando sugli scaffali. In ultima analisi, sono loro che scelgono quali messaggi promuovere e quale visione del giardinaggio vogliono presentare al pubblico. Sono i veri “custodi” dell’offerta. I centri di giardinaggio non si limitano a rispondere al mercato: contribuiscono a crearlo. Non è più sufficiente controllare il prezzo e i margini: di fronte a slogan come “terriccio senza torba”, “vaso riciclabile”, “imballaggio naturale” o “prodotto biologico” dovranno informarsi sulla presenza di marchi e documentazioni a sostegno di queste “asserzioni”. Il cliente si fida del rivenditore ed è giusto che questa fiducia inizi ad avere un “peso”.

Per maggiori informazioni consulta il sito Greenwashing checkup.com.

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