Piemonte e Lombardia chiudono i negozi nel week end

Piemonte e Lombardia chiudono i negozi nel week end: il Piemonte l’ha già fatto e la Lombardia si accinge a farlo.

Il 18 ottobre scorso il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo Dpcm (in vigore fino al 13 novembre) dedicato alle misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza Covid-19: le novità più rilevanti sono la riduzione delle attività di ristoranti e bar (chiusura alle 24:00 con servizio al tavolo per massimo 6 persone e alle 18:00 con servizio al bancone), la sospensione di convegni e congressi, il divieto degli sport di contatto amatoriali ma soprattutto l’esplicita possibilità di ulteriori chiusure parziali e/o temporanee promosse da Regioni e Comuni.

Piemonte e Lombardia chiudono i negozi nel week end

Oltre ad alcune polemiche, il maggiore coinvolgimento degli enti locali potrebbe portare a breve delle conseguenze importanti sul mondo del commercio. Anzi la prima avvisaglia è arrivata da Regione Piemonte che ieri ha pubblicato l’Ordinanza nr 111 (qui il testo) che vieta “l’apertura delle grandi superfici di vendita e delle attività annesse o pertinenti, superiori a 1.500 mq nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e superiori a 2.500 mq per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nelle giornate di sabato e di domenica, fatti salvi il commercio di generi alimentari, gli studi medici, i pubblici esercizi, le rivendite di monopoli, le edicole e le stazioni di servizio (…)”.

È sempre notizia di ieri che Regione Lombardia ha intenzione di istituire un coprifuoco dalle 23 alle 5 in tutta la Regione e la chiusura nel fine settimana (sabato e domenica) dei centri commerciali e dei negozi della grande distribuzione, a esclusione di chi vende beni alimentari e di prima necessità. In attesa che l’Ordinanza venga pubblicata (seguiteci LinkedIn, Facebook o Twitter e vi terremo informati) ci rimane un grande dubbio: saranno considerati come “negozi di prima necessità” quelli già individuati nei Dpcm della scorsa primavera (e quindi garden center di matrice agricola, rivendite agrarie e centri bricolage potranno rimanere aperti) oppure, come ha fatto Regione Piemonte, verranno adottate le definizioni del Dl 114/1998?

Raccomandazioni per il mercato del verde

Tutte le Regioni che hanno già emesso ordinanze (Piemonte ma anche Campania) fanno riferimento una serie di raccomandazioni di carattere generale e in differenti ambiti specifici (“Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”) che sono state diffuse dal Governo il 13 ottobre.

Per il nostro settore ci sono 2 “schede tecniche” utili: quella per il commercio al dettaglio in sede fissa e quella dedicata alla manutenzione del verde. Le riportiamo di seguito testualmente.

Commercio al dettaglio in sede fissa

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio in sede fissa, alle agenzie di viaggi, ai servizi di prenotazione, di biglietteria e alle altre attività di assistenza turistica.

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
  • Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento. Analogamente si provvederà se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.2 dell’Ordinanza.
  • Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
  • Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
  • Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
  • I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori.
  • L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
  • Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

Manutenzione del verde

  • La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l’obbligo di mascherina e di guanti.
  • Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione (ad es. mascherina, guanti) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno).
  • Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento. Analogamente si provvederà se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da Covid-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.2 dell’Ordinanza.
  • Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all’interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, piattaforme di lavoro elevabili -PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
  • Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio.
  • L’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all’interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di prodotti igienizzanti per le mani.
  • Deve essere regolamentato l’accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.
  • Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con prodotti igienizzanti secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
  • Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l’apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.
  • Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l’operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l’uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.
  • Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare, se possibile, l’uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature

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