Nuovo Dpcm contro il virus: i centri giardinaggio possono aprire anche in zona rossa

Ieri notte Giuseppe Conte ha firmato un nuovo Dpcm per fronteggiare la seconda ondata dell’emergenza sanitaria. L’unica buona notizia è che i diy store e i centri giardinaggio sono stati considerati “primari” e potranno aprire anche nelle zone rosse.

L’Italia divisa in zone

Il Dpcm firmato questa notte (clicca qui per il testo completo) introduce la novità di tre zone differenziate in base al rischio di contagio, che indicheranno norme di comportamento per ogni Regione a seconda dell’entità dell’epidemia. In funzione della gravità (alto rischio=zona rossa, medio=arancione e basso=gialla) ci sono delle limitazioni per l’apertura dei punti vendita aperti al pubblico.

A partire dal 6 novembre le zone “rosse” sono Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta mentre quelle “arancioni” sono Puglia, Liguria e Sicilia. Tutte le altre Regioni sono “gialle”.

Le norme sono valide da venerdì 6 novembre, fino al 3 dicembre e tracciano il quadro generale; la definizione delle Regioni rosse e arancioni – in base a 21 parametri scientifici e oggettivi validati dall’Istituto Superiore della Sanità – verrà decisa dal ministro della Salute con delle ordinanze che avranno una validità di 15 giorni.

Limiti nelle zone gialle

Nelle zone gialle e quindi in tutta Italia vige il divieto di uscire dalle 22 alle 5, se non per comprovate esigenze primarie da autocertificare.

Nel fine settimana e nei giorni festivi i centri commerciali sono chiusi, a eccezione di farmacie, negozi di alimentari, tabaccai ed edicole.

Per i punti vendita permangono in tutta Italia le regole previste dalle Linee Guida delle Attività Economiche, che potete scaricare qui.

Limiti nelle zone arancioni

Oltre alle norme nazionali, previste per le zone gialle, nelle aree contraddistinte da media gravità (arancione) sarà vietato entrare e uscire dalla Regione, così come non sarà possibile lo spostamento tra Comuni, se non per comprovate esigenze primarie (lavoro e salute) da autocertificare. L’impossibilità di uscire dal proprio Comune di residenza danneggia sicuramente i punti vendita di grande dimensione, come i centri bricolage e i garden center, che per natura hanno un bacino d’utenza molto ampio pur essendo normalmente ubicati in piccoli Comuni periferici e non nel centro delle città.

Tra le attività commerciali è prevista la chiusura di bar e ristoranti: quindi anche i “punti ristoro” spesso presenti all’interno dei centri giardinaggio.

Limiti nelle zone rosse

Assomiglia al lockdown di marzo: è vietato lo spostamento dall’abitazione solo per comprovati motivi inderogabili autocertificati.

Oltre a bar e ristorazione chiudono anche “le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23”. Rispetto al lockdown di marzo l’elenco delle attività al dettaglio che rientrano tra i prodotti indispensabili è stato molto ampliato, con l’inclusione del “Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio” e del “Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti”. Un approccio che toglie i dubbi in cui ci siamo imbattuti a marzo, quando garden center con matrice agricola e fioristi avevano regole differenti: ora piante, fiori e prodotti complementari rientrano tra i prodotti primari, sia per i negozi sia per gli ambulanti.

Di seguito trovate il testo degli Allegati 23 (qui potete scaricare tutti gli allegati al Dpcm del novembre). Sono:

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

In attesa delle ordinanze del ministro della Salute e, molto probabilmente, delle Regioni coinvolte, vi invitiamo a seguirci su LinkedIn, Facebook o Twitter per essere informati in tempo reale.

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