Approvata la Legge Quadro sul Florovivaismo

Il 14 luglio il Consiglio dei ministri ha varato ufficialmente la Legge Quadro sul Florovivaismo (Legge Delega nr 102 del 4 luglio 2024) dopo l’approvazione in via preliminare del 30 aprile. A questo punto gli ulteriori e ultimi passaggi sono la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto alla versione preliminare il testo definitivo ha recepito alcune modifiche suggerite dalle Commissioni parlamentari di Camera e Senato, anche frutto delle audizioni con le principali associazioni di categoria nello scorso giugno.

Legge Quadro sul Florovivaismo fotografa una filiera moderna e sempre più complessa

La Legge Quadro sul Florovivaismo è strutturata in 5 capi e 19 articoli e ha come primo pregio il superamento della tradizionale frammentazione normativa del comparto: infatti per la prima volta viene analizzata in un’unica normativa l’agricoltura florovivaistica.

Nell’opinione pubblica il “florovivaismo” viene spesso associato esclusivamente ai fiori recisi o alle produzioni ornamentali, mentre in realtà si tratta di una filiera molto più articolata. Ne fanno parte i vivai, i floricoltori, i produttori di giovani piante, sementi, frutticole e forestali, oltre a un vasto indotto costituito da imprese di servizi, come i manutentori, i progettisti, i garden center e le società impegnate nella realizzazione di parchi, giardini e infrastrutture verdi. Questa pluralità rende il “florovivaismo” una delle filiere agricole più complesse del panorama nazionale. È anche uno dei comparti più internazionalizzati, con imprese che esportano in numerosi paesi e che competono quotidianamente con produttori provenienti dall’Europa, dall’Africa e dall’America Latina.

In particolare l’articolo 1, che definisce l’attività agricola florovivaistica (ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile), comprende la floricoltura, il vivaismo ornamentale, frutticolo, viticolo, olivicolo, forestale e orticolo e la produzione di organi di propagazione gamica e agamica. Sono considerate “connesse”, se svolte nei limiti del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile, le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti vegetali, così come le lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora, nonché le operazioni colturali per la manutenzione degli spazi verdi pubblici e privati.

“Con questa riforma – ha dichiarato Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura – mettiamo fine a un’attesa durata decenni e diamo finalmente al florovivaismo le regole e la centralità che merita. Per troppo tempo un comparto strategico dell’agricoltura italiana è stato interessato solo da interventi e soluzioni parziali. Il florovivaismo quindi entra finalmente a pieno titolo nelle politiche agricole e ambientali del Governo: non solo produzione, ma qualità, tutela del territorio, verde urbano e competitività sui mercati internazionali. È una risposta concreta a migliaia di aziende che chiedevano regole chiare e una prospettiva certa. Una riforma di sistema che guarda al futuro”.

Questa Legge Quadro era assolutamente necessaria per molte ragioni: la globalizzazione ha aumentato la concorrenza internazionale, le normative europee sono diventate più articolate, la sostenibilità ambientale è diventata un fattore competitivo, le richieste dei consumatori sono mutate rapidamente e la digitalizzazione ha modificato i modelli commerciali. Inoltre sono aumentate anche le emergenze: fitopatie emergenti, organismi nocivi invasivi, eventi climatici estremi, crisi energetiche, incremento dei costi logistici e crescente difficoltà nel reperire manodopera qualificata. Tutte queste trasformazioni hanno evidenziato la necessità di una politica nazionale specifica.

10,5 milioni di investimento e una visione del futuro

Uno degli aspetti più interessanti della nuova normativa è l’ampliamento della prospettiva. Per molti anni il florovivaismo è stato considerato quasi esclusivamente come attività produttiva. Oggi, invece, viene riconosciuto il contributo che il comparto offre a numerosi obiettivi di interesse pubblico. Le piante prodotte dai vivai non rappresentano soltanto un bene commerciale: contribuiscono alla qualità del paesaggio, favoriscono la biodiversità, ridimensionano gli effetti delle isole di calore urbane, assorbono anidride carbonica, migliorano la gestione delle acque meteoriche, incrementano il benessere delle persone e rendono le città più resilienti ai cambiamenti climatici.

Questo cambio di prospettiva avvicina il florovivaismo alle grandi strategie europee dedicate alla transizione ecologica e rende il comparto un interlocutore sempre più importante nelle politiche ambientali.

La Legge Quadro sul Florovivaismo prevede la stesura di un Piano Nazionale del florovivaismo quinquennale e la creazione di un Tavolo Tecnico Permanente presso il Ministero dell’Agricoltura articolato in due sezioni (floricola e vivaistica).

Inoltre verrà rafforzato il monitoraggio del settore per consentire la programmazione degli investimenti e l’anticipo delle criticità e per accompagnare la crescita delle imprese, superando una gestione basata sulle emergenze. A partire dall’1 gennaio 2027 Ismea dovrà gestirà un sistema annuale di rilevazione statistica sulle specie coltivate, le quantità prodotte e i prezzi medi.

La riforma punta inoltre su qualità e l’innovazione di tutte le professionalità coinvolte nel settore; investendo sulla formazione, sulle certificazioni e sulla tracciabilità del prodotto. Con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese italiane e tutelare il made in Italy dalla concorrenza sleale internazionale. In totale la Legge Quadro è affiancata da uno stanziamento globale di 10,5 milioni di euro.

Forse il cambiamento più importante introdotto dalla riforma non riguarda gli aspetti amministrativi, ma la cultura del settore. Per molti anni il florovivaismo italiano ha dimostrato una straordinaria capacità imprenditoriale, ma ha spesso operato senza una strategia nazionale condivisa. La nuova cornice normativa offre l’opportunità di superare questa frammentazione.

Naturalmente nessuna legge è in grado, da sola, di risolvere problemi complessi come la pressione dei costi energetici, la concorrenza internazionale, la carenza di personale specializzato o gli effetti dei cambiamenti climatici. Può però creare le condizioni affinché imprese, istituzioni, ricerca e organizzazioni professionali lavorino finalmente con obiettivi comuni.

Pur essendo nel suo complesso un passo avanti per il settore, va rilevato che ben 8 dei 19 articoli rimandano a successivi provvedimenti ministeriali per chiarire alcuni degli aspetti essenziali della Legge Quadro. Quindi molte delle innovazioni previste potranno diventare pienamente operative solo dopo l’emanazione dei relativi decreti attuativi, con il rischio di rallentare l’efficacia della riforma. Ci auguriamo che dopo un’attesa di trent’anni per una legge quadro, non si debba attendere altrettanto tempo per i decreti attuativi. L’approvazione della prima normativa organica dedicata al florovivaismo apre una fase inedita per uno dei comparti più dinamici dell’agricoltura italiana. Dopo anni di richieste, il settore ottiene finalmente un quadro di riferimento unitario. Ma il vero banco di prova sarà la capacità di trasformare i principi della legge in strumenti concreti per le imprese.

Il riconoscimento dei centri giardinaggio

L’articolo 3 è specificamente dedicato ai centri giardinaggio che per la prima volta vengono riconosciuti dalla normativa italiana, come attività rientrante nell’imprenditoria agricola. In particolare l’articolo 3 spiega che I centri per il giardinaggio sono strutture aperte al pubblico, dotate di punti vendita, organizzati e gestiti da imprenditori agricoli per la produzione e la commercializzazione al dettaglio di prodotti vegetali, anche mediante serre e vivai, nonché per la fornitura di beni e servizi connessi all’attività agricola. Gli imprenditori agricoli florovivaistici, nonché le cooperative che rispettano i requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che commercializzano al dettaglio la propria produzione nell’ambito dei centri per il giardinaggio (…), mantengono la qualifica di imprenditore agricolo a condizione che l’attività di fornitura di beni e servizi connessi all’attività agricola, sia svolta con le modalità e nei limiti di cui all’articolo 2135, terzo comma, del Codice Civile, ferma restando, in tal caso, l’applicazione delle disposizioni fiscali vigenti in materia di tassazione dei redditi prodotti nonché di operazioni realizzate dall’imprenditore agricolo, anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

Resta quindi fermo il principio secondo cui il regime fiscale agricolo è subordinato alla prevalenza dell’attività agricola principale e alla connessione funzionale tra attività complementari e produzione. Non saranno quindi considerati “imprenditori agricoli” i centri giardinaggio che principalmente commercializzano prodotti e oggettistica non connessi all’attività agricola. Per meglio definire le categorie merceologiche dei beni e dei servizi “connessi” l’articolo 3 impone al Ministro dell’Agricoltura di concerto con il Ministro dell’Economica di realizzare un decreto ad hoc, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

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