La legge sul florovivaismo conquista la Camera

Il disegno di legge sul florovivaismo è stato votato all’unanimità alla Camera. Una legge quadro ambiziosa che darà molti strumenti di sviluppo al florovivaismo italiano. A partire dai centri giardinaggio.

Con una velocità che ci ha sorpreso, il 4 novembre la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge Ac 1824 che contiene una serie di “Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico”. Noto anche come “proposta di legge Liuni”, dal nome del primo firmatario Marzio Liuni della Lega, imprenditore agricolo e proprietario di un vivaio, ha iniziato il suo iter il 3 maggio 2019, è stato esaminato dalla Commissione Agricoltura dal 26 giugno 2019 al 23 settembre 2020, per infine approdare alla Camera il 28 settembre. Dopo l’approvazione del 4 novembre, il disegno di legge sarà sottoposto al voto del Senato in seconda lettura (con il nr S 2009), probabilmente dopo la definizione della Legge di Bilancio 2021.

Si tratta di una legge quadro dedicata al mercato e alle filiere del verde vivo che il settore stava aspettando da molto tempo e che contiene molte novità interessanti, a partire dal riconoscimento dei centri giardinaggio a livello nazionale (art. 13) che finalmente farà chiarezza sulle normative da applicare a questa nuova professionalità nata in seno all’imprenditoria agricola florovivaistica.

Ma non c’è solo l’art. 13: il disegno di legge definisce le tante professionalità coinvolte, istituisce fondi per la ricerca e la promozione e getta le basi per migliorare la competitività delle imprese italiane, in patria ma soprattutto all’estero. Se oggi il verde made in Italy è apprezzato in tutta Europa è solo grazie all’impegno dei singoli imprenditori: è giunto il momento che questo sforzo venga riconosciuto, dotando il settore, come succede per tanti altri, di strumenti utili per sostenere l’innovazione e l’export.

Legge sul florovivaismo: una normativa bipartisan, quasi

Sarà stato “l’effetto Covid”, che ha por-tato agli onori della cronaca i produttori di piante e fiori durante il lockdown, ma è un dato di fatto che il Ddl 1824 ha trovato l’approvazione di tutta l’aula con 363 voti favorevoli su 363 votanti. La proposta di legge è stata avanzata dalla Lega, le relatrici alla Camera sono state Maria Chiara Gadda (Italia dei Valori) e Martina Loss (Lega) e ha trovato un manifesto appoggio anche di Pd, M5s e Forza Italia.

L’unica delegazione che, pur essendo presente, ha deciso di astenersi per manifestare la sua contrarietà al provvedimento, è quella di Fratelli d’Italia ed è interessante precisare che nel discorso per motivare l’astensione l’onorevole Maria Cristina Caretta dice, fra le altre cose (riportiamo lo stenografico della seduta, disponibile nel sito della Camera a questo link): “Non posso, tuttavia, non soffermarmi su alcune delle nostre proposte emendative, che non sono state recepite, anzi, una in particolare in merito ai centri per il giardinaggio, come rappresentato anche dalle categorie, in una fase successiva al ciclo di audizioni: è stato indicato come l’assimilazione alle aziende agricole di figure impiegate nella filiera, avulse dal comparto agricolo vero e proprio, potrebbe comportare confusione in merito all’individuazione delle discipline normative di riferimento senza precise demarcazioni degli ambiti di attività, che potrebbero porre alla stessa stregua le imprese agricole e quelle di mera commercializzazione di prodotti non agricoli. Per questo motivo, avevamo richiesto la soppressione dell’articolo 12 nella ottimistica prospettiva di poter risolvere in modo più strutturale questa criticità in seconda lettura. Purtroppo, questa proposta non è stata accolta”.

A spiegare che i centri giardinaggi non sono una “criticità” ma una opportunità per il mercato florovivaistico ci ha pensato Lorenzo Viviani della Lega: “Si istituisce e si vanno a determinare questi centri, che noi consideriamo fondamentali nelle nostre città, i centri di giardinaggio, che sono spuntati come funghi, ma hanno un problema a livello di legge, hanno un problema a livello di sovrapposizioni di norme. Ecco, noi qui facciamo chiarezza; pensiamo addirittura che possano essere delle aule dove i nostri concittadini possono essere invogliati alla cultu­ra del verde, dove si possa educare gli operatori del settore verso una specializzazione”. In clima bipar­tisan anche Susanna Cenni del Pd ha puntualizzato che “Il testo a cui siamo giunti definisce una cornice d’insieme, credo abbastanza chiara, e credo che gli strumenti che inseria­mo siano utili al settore. Anche qui voglio precisare che con gli articoli 12 e 13 riferiti ai centri di giardinag­gio non si bypassa l’articolo 2135, che definisce con chiarezza cos’è un’impresa agricola”.

Gli astenuti comunque erano sol­tanto 21 e ci auguriamo non siano un ostacolo per il cammino di una proposta di legge ampiamente con­divisa, oltreché necessaria per un settore direttamente colpito dall’e­mergenza sanitaria.

Il disegno di legge sul florovivaismo in pillole

Il Ddl S 2009 arrivato in Senato ha una serie di obiettivi: “coltivazione, promozione, valorizzazione, comu­nicazione, commercializzazione, qualità e utilizzo dei prodotti florovi­vaistici” e li elenca subito nell’art. 1Definizione delle attività del setto­re florovivaistico e della filiera floro­vivaistica”.

Nello stesso articolo, forse per fare chiarezza, divide il settore in 5 “ma­cro-comparti produttivi” ed elenca le imprese che fanno parte della fi­liera. I 5 macro-settori sono:

  1. floricoltura: produzione di fiori fre­schi recisi o fiori secchi, foglie e fron­de recise, piante in vaso da interno, da fiore e da foglia;
  2. produzione degli organi di propa­gazione gamica: semi, bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione vegetativa da vivo e da vitro;
  3. vivaismo ornamentale: produ­zione di piante intere da esterno in vaso o in piena terra;
  4. vivaismo frutticolo, anche orna­mentale: produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione, in vaso o in piena terra, di piante frutticole;
  5. vivaismo forestale: produzione di piante e semi forestali e da bosco.

Interessante anche l’elencazione, pro­posta nel comma 4, della filiera florico­la a supporto della produzione:

  • materiale di produzione: industrie di vasi, terricci, fitosanitari, fertiliz­zanti, impianti, ecc.
  • grossisti e altri intermediari: ma­teriali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili, e la distribuzione al dettaglio;
  • dettaglianti: “mercati pubblici e privati; progettisti del verde; giardi­nieri, arboricoltori e manutentori del verde; fioristi e fiorai; punti di vendita e spacci aziendali; centri per il giardi­naggio; la grande distribuzione orga­nizzata e la distribuzione organizza­ta, compresi i centri del fai da te e di bricolage; gli ambulanti e i chioschi; i rivenditori e gli impiantisti”;
  • servizi: logistica, trasporti, società ed enti coinvolti nella creazione di nuove varietà vegetali, ecc.

Nascono i centri giardinag­gio in Italia

Nell’ambito della individuazione delle figure professionali della filiera, i cen­tri giardinaggio hanno addirittura un articolo dedicato (13) che definisce, per la prima volta a livello nazionale, i garden center. Imprese agricole, con i requisiti all’articolo 2135 del Codice Civile, “che operano nel settore spe­cializzato del giardinaggio e del florovi­vaismo e forniscono beni e servizi con­nessi all’attività agricola”. L’art. 13 precisa che sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti di vendita e che svolgono attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio, “forniti di serre e di vivai, predisposti per la produzione e per la vendita di un’elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un’offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore, per i quali si applicano le regole fiscali (…) sulla base della disciplina fiscale vigente”.

Per armonizzare a livello nazionale le normative regionali vigenti, il Mi­nistro delle politiche agricole rea­lizzerà un decreto entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, in concerto con Mef e Conferenza Stato-Regioni, con un “regolamen­to” dedicato ai centri giardinaggio.

Piano Nazionale Florovivai­stico: investimenti in ricer­ca e promozione

L’art. 9 affida al Mipaaf l’adozione di un Piano nazionale del settore floro­vivaistico: uno strumento program­matico strategico del settore, desti­nato a fornire alle Regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di in­teresse del settore, a cui le mede­sime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali. Evi­denziando gli strumenti rilevanti per il “potenziamento economico e pro­duttivo del settore florovivaistico, con particolare attenzione all’aggior­namento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all’innovazione tecnologica, alla ge­stione ottimizzata dei fattori produt­tivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozio­ne di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a eleva­ta sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comuni­cazione, alla promozione, all’interna­zionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo”.

Il Piano potrà anche individuare le strategie di realizzazione del verde urbano, fissando criteri e linee gui­da, con l’obiettivo di “ridurre le su­perfici asfaltate, sostituendole con spazi verdi” (comma 4).

Dulcis in fundo: per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di R&S è autorizzata la spesa di 1 mi­lione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Gli investimenti non sono finiti qui: l’art. 11 (Piano di comunicazione e promozione) istituisce un fondo di “1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2021” per sviluppare un Piano di comunicazione e promozio­ne con interventi e le azioni per la valorizzazione del settore. Il Piano sarà predisposto dal Mipaaf, sul­la base degli obiettivi elaborati dal Tavolo tecnico florovivaistico e del parere dell’Ufficio per la filiera del florovivaismo.

Il Tavolo tecnico del floro­vivaismo

Il disegno di legge sul florovivaismo S 2009 istituisce una nuova figura che sarà centrale in questo processo di sviluppo: si tratta del Tavolo tecnico florovivaistico (art. 6). Avrà il compito di:

  • coordinare le attività di filiera e le politiche nazionali e locali per il settore, anche attraverso l’adozione di specifici atti di indirizzo;
  • promozione e internazionalizzazio­ne del settore e della filiera, “anche nell’ambito del Piano per la promo­zione straordinaria del made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia e degli strumenti del Patto per l’export”;
  • monitoraggio dei dati economici e statistici attraverso la creazione di un nuovo “Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione e alla movimentazione in importazione ed esportazione”;
  • monitoraggio dell’evoluzione del vivaismo ornamentale, ortofrutti­colo e del verde urbano e forestale attraverso il nuovo “Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale”;
  • studio delle varietà storiche coltivate nei distretti territoriali e definizione di azioni di conservazione e valorizzazione delle varietà vegetali tipiche locali;
  • attività consultiva e di indirizzo su temi specifici, anche legati a emergen­ze fitosanitarie;
  • promozione di progetti innovativi e nel campo della ricerca, anche in col­laborazione con il mondo universitario e gli enti di ricerca;
  • elaborazione di progetti specifici da attivare con la creazione di fondi dedi­cati al settore;
  • elaborazione di indicazioni guida omogenee, da specificare in ambito locale, relative alla gestione del verde pubblico.

Il Tavolo tecnico florovivaistico sarà composto da:

  • 4 rappresentanti del Ministero del­le politiche agricole, uno dei quali con funzioni di presidente;
  • 2 rappresentanti del Ministero della salute;
  • 1 rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
  • 1 rappresentante del Ministero dell’ambiente;
  • 2 rappresentanti del Ministero dell’e­conomia;
  • 2 rappresentanti delle regioni e delle province autonome;
  • 5 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
  • 12 rappresentanti delle associazioni del settore florovivaistico;
  • 2 rappresentanti della cooperazione;
  • 6 rappresentanti dei mercati generali all’ingrosso, delle associazioni di cate­goria del commercio e della grande di­stribuzione organizzata;
  • 4 rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali.
  • Inoltre il Tavolo può estendere la par­tecipazione in qualità di osservatori anche a rappresentanti di: consorzi, mercati, distretti, sindacati dei lavora­tori, Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), Ismea, Istat, Crea, Cnr, Enea, Società di ortoflorofrutticoltura italiana e università.

Due Osservatori economici istituiti dalla legge sul florovivaismo

Oltre al Tavolo sono stati quindi istitui­ti due Osservatori. L’Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione e alla movimentazio­ne in importazione ed esportazione (comma 8 art. 6), che avrà il compito di raccogliere e di analizzare i dati econo­mici del settore florovivaistico, con par­ticolare riferimento alle importazioni ed esportazioni tra l’Unione europea e i paesi terzi. I dati saranno aggiornati ogni tre anni e riguardano “l’evoluzione delle superfici per le diverse produzioni, in piena aria e in apprestamenti di pro­tezione, in contenitori e in piena terra, il numero di addetti, i prezzi e l’anda­mento del mercato nonché i volumi di importazione e di esportazione”.

L’Osservatorio del vivaismo ornamen­tale, frutticolo e del verde urbano e forestale (comma 10 art. 6), si occu­perà invece di “questioni connesse alla produzione di piante ornamentali e forestali e alla realizzazione e ma­nutenzione degli spazi a verde per la qualità della vita, anche in relazione al loro contributo alla mitigazione de­gli effetti del cambiamento climatico e all’aumento della sostenibilità degli insediamenti urbani e produttivi”. L’Os­servatorio del vivaismo avrà quindi il compito di esprimere pareri, di pro­muovere la qualità dei materiali vivai­stici e di stimolare l’applicazione dei migliori protocolli per rendere più effi­cienti e sostenibili gli impianti a verde.

Piattaforme logistiche, di­stretti, green economy e marchi di qualità

È prevista l’individuazione per macro­aree, all’interno del Piano nazionale florovivaistico, dei siti regionali atti all’istituzione di una o più piattaforme logistiche dedicate al settore florovi­vaistico per le aree nord, centro, sud e, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio, nonché dei mercati all’ingrosso di snodo e i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi (art. 3 – Interventi per il settore distributivo florovivaistico). Inol­tre, alle province autonome di Trento e di Bolzano, viene data la possibilità di prevedere “norme semplificate per il mutamento della destinazione d’uso di manufatti quali i chioschi su strada per l’esercizio delle attività di rivendita di giornali e riviste, di somministrazio­ne di alimenti e bevande e di rivendita di souvenir, al fine della loro trasforma­zione in rivendite di fiori e piante”.

L’art. 5 prevede che le Regioni e le Pro­vince autonome possano individuare dei distretti florovivaistici, in zone o ambiti territoriali vocati o storicamen­te dedicati all’attività florovivaistica, che possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della program­mazione dello sviluppo rurale. Possono altresì prevedere interventi da attuare nei distretti florovivaistici per la salva­guardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari. In particolare, nei distretti florovivaistici “oltre alle attività florovi­vaistiche, possono essere promosse, per finalità collegate alla tutela, alla va­lorizzazione e allo sviluppo dell’agricol­tura, attività connesse all’agricoltura, quali l’agriturismo”.

Inoltre l’art. 8 (Coordinamento perma­nente, indirizzo e orientamento per il flo­rovivaismo e per lo sviluppo della green economy) dispone che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, sia isti­tuito, presso il Mipaaf, un organo per­manente di coordinamento, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la green economy. L’organo di coordina­mento è composto da rappresentanti del Mipaaf, del ministero dell’ambiente, della salute, del Mef e del Mise. Avrà il compito di promuovere lo sviluppo del­la filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all’inserimento del valore del verde nella transizione ecologica.

Le Regioni potranno istituire marchi finalizzati a certificare “il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici, con l’obiettivo di fornire uno strumento di riconoscibi­lità, da parte del mercato, delle produ­zioni florovivaistiche che garantisca il consumatore in merito alle caratteristi­che di qualità” (art. 10 – Qualità delle produzioni e marchi).

Infine istituisce l’ufficio PQAI II – Svilup­po imprese e cooperazione e filiera del florovivaismo che avrà il compito di mo­nitorare la corretta attuazione di quanto disposto da questa legge (art. 7).

Concorsi e premi

Segnaliamo infine l’art. 2 (Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani di­plomati nonché istituzione di premi) che invita il Ministro delle politiche agricole, nell’ambito del Piano nazionale florovi­vaistico, a bandire concorsi in discipli­ne attinenti al florovivaismo e allo svi­luppo di una produzione florovivaistica ecosostenibile e istituire premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane, volte a realizzare interventi ecososteni­bili o di miglioramento estetico dei luo­ghi, nonché a creare aree d’ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

Il disegno di legge sul florovivaismo comprende molti altri temi, non direttamente attinenti al commercio di prodotti per il giardinaggio. Come gli ar­ticoli dedicati ai manutentori del verde (art. 14), ai contratti di coltivazione (art. 15), alla partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano (art. 16), alla promozione delle organizzazioni di pro­duttori (art. 17) e ai criteri di premialità nell’ambito dei Psr (art. 18).

A questo link trovate il testo del Ddl in discussione al Senato.

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