Covid: aggiornamento norme per il commercio di giardinaggio

Quali sono le norme per il commercio di giardinaggio nazionali e regionali? Cosa si può fare nelle varie zone? Quali sono le ripercussioni negative per i rivenditori specializzati nel gardening? I prodotti per il Natale sono giocattoli: perché alcuni Comuni li stanno chiudendo?

Norme per il commercio di giardinaggio: aggiornamento al 18 novembre

In seguito all’entrata in vigore del Dpcm del 3 novembre (qui il servizio dettagliato) l’Italia è stata divisa in zone a seconda del tasso di contagio, dedotto dall’analisi di 21 parametri scientifici. Le norme del Dpcm del 3 novembre sono attive fino al 3 dicembre e tracciano il quadro generale; la definizione del tasso di infettività delle Regioni viene decisa da ordinanze del ministro della Salute, che hanno validità di 15 giorni. Infatti, dopo la prima suddivisione del 3 novembre, il Ministero della Salute è già intervenuto con due ordinanze, il 10 e il 13 novembre, per modificare – in peggio – la situazione.

Oggi, per il Ministero della Salute, le zone sono così individuate:
Zona rossa: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Bolzano
Zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Umbria, Puglia, Sicilia, Liguria, Emilia Romagna, Friuli, Marche
Zona gialla: Veneto, Lazio, Molise, Sardegna, Trento

In realtà, come vedremo in seguito, le Regioni hanno la possibilità di modificare questa impostazione e l’Abruzzo è già passato volontariamente in zona rossa e probabilmente verrà seguita anche dalla Puglia.

I limiti per il commercio specializzato del verde

Nelle zone gialle, e quindi in tutta Italia, vige il divieto di uscire dalle 22 alle 5, se non per comprovate esigenze primarie da autocertificare. Nel fine settimana e nei giorni festivi i centri commerciali sono chiusi, a eccezione di farmacie, negozi di alimentari, tabaccai ed edicole presenti all’interno.

Oltre alle norme nazionali previste per le zone gialle, nelle zone arancioni sarà vietato entrare e uscire dalla Regione, così come non sarà possibile lo spostamento tra Comuni, se non per comprovate esigenze primarie (lavoro e salute) da autocertificare. Tra le attività commerciali è prevista la chiusura di bar e ristoranti.

La limitazione degli spostamenti tra Comuni e Regioni produce effetti negativi, in particolare per i grandi punti vendita, spesso ubicati in paesi periferici ma con un ampio bacino d’utenza, che comprende i comuni e talvolta le province vicine. Va però detto che nelle Faq del Governo viene precisato che “fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati”.

Nelle zone rosse sono vietati gli spostamenti anche all’interno del proprio Comune se non per motivi primari. Oltre a bar e ristoranti sono chiuse tutte le attività commerciali, a eccezione di quelle che vendono “generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23”.

Tra le tante voci presenti nell’allegato 23 (il testo è di 325 pagine, l’allegato 23 è a pag 197 – ndr), indichiamo di seguito le merceologie che riguardano i rivenditori specializzati di giardinaggio:

  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
  •  Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  •  Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  •  Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  •  Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  •  Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  •  Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

Precisiamo subito, poiché spesso genera polemiche, che per prodotti di “prima necessità” non si intendono solo i generi alimentari o di prima sussistenza. A chi pensa che piante e fiori non siano prodotti di prima necessità, ricordiamo che nell’allegato 23 troviamo anche “articoli per il tempo libero”, “giocattoli” o “articoli di profumeria”. L’Allegato 23 ha quindi evidentemente il duplice obiettivo di contenere l’epidemia e di non mandare in malora l’importante tessuto produttivo composto dai tanti punti vendita specializzati, a tutto vantaggio della Gdo o degli e-commerce puri come Amazon. Lo stesso mercato del giardinaggio era stato escluso nei provvedimenti dello scorso marzo, mentre oggi è ben presente, grazie anche alle proteste delle associazioni del settore.

Posso vendere qualsiasi prodotto? E il Natale?

Il fatto che i centri giardinaggio, i diy store e le rivendite agrarie siano aperte, non significa che possano vendere qualsiasi prodotto. Devono vendere esclusivamente quelli indicati nell’Allegato 23; lo precisa una Faq nel sito del Governo  che spiega che “… il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo”.

La Faq fa espressamente riferimento a negozi di generi alimentari e si riferisce in particolare alla Gdo, i cui punti vendita in effetti in queste settimane hanno transennato i reparti non compresi nell’Allegato 23. Ma sappiamo che alcuni Comuni hanno preso iniziative nei confronti dei centri giardinaggio in merito ai reparti dedicati al Natale. Pur non essendoci alcuna norma, Faq o indicazione proveniente da fonti governative o regionali ufficiali specificatamente dedicate ai prodotti natalizi, evidentemente qualche sindaco sente l’esigenza di prendere iniziative isolate, non rendendosi conto del danno economico cagionato, dato che la finestra di vendita di questi prodotti è molto ridotta, esattamente tra metà novembre e metà dicembre. Dimostrando inoltre di non sapere che gli addobbi natalizi fanno parte tradizionalmente del “mondo” dei giocattoli, esplicitamente compresi nell’Allegato 23. Non a caso le imprese del settore sono riunite in Assogiocattoli, che è divisa in 3 macrosettori: giocattoli, prima infanzia e festività e party (non c’è solo il Natale). E non hanno neanche un peso poco rilevante: uno dei vice-presidenti di Assogiocattoli è Gianfranco Ranieri, titolare di Flora di Como, una delle principali imprese del mercato delle festività natalizie.

È auspicabile quindi che nel prossimo Dpcm di inizio dicembre vengano precisate nell’allegato 23 le “decorazioni natalizie” insieme ai giocattoli o che almeno siano oggetto di una Faq nel sito del Governo.

Le ordinanze regionali

Come abbiamo spiegato all’inizio, oltre ai provvedimenti nazionali le singole Regioni hanno la possibilità di adottare misure più stringenti e alcune lo hanno fatto, anche se le limitazioni nella maggior parte dei casi riguardano altri aspetti della vita pubblica (per esempio la chiusura delle scuole) e meno il commercio. Ma non mancano interpretazioni e distinzioni che riguardano specificamente il mondo del giardinaggio.

Valle d’Aosta > rossa

La Regione autonoma Valle d’Aosta ha emesso il 6 novembre l’ordinanza nr 483, in vigore fino al 20 novembre, che conferma le limitazioni nazionali. Per il commercio precisa che “l’accesso è consentito a un solo componente del nucleo familiare” e che “in caso di necessità di usufruire di servizi non sospesi è consentito lo spostamento nei comuni vicini” (art 3). Inoltre, per quanto riguarda l’hobby del giardinaggio, precisa che lo svolgimento di attività necessitate dall’esigenza di autoconsumo di generi alimentari su superfici agricole di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legno sono consentite anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l’uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini con l’indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso. Le suddette attività devono essere svolte rispettando la distanza interpersonale di almeno tre metri, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.

Piemonte e Lombardia> rosse

Le Regioni Piemonte e Lombardia avevano già chiuso, il 20 ottobre, le medie e grandi superfici commerciali nel week-end. Per ora non hanno adottato regole diverse dal Dpcm del 3 novembre per quanto concerne il commercio.

Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia > giallo/arancione

Le Regioni Emilia Romagna (arancione), Veneto (giallo) e Friuli (arancione) hanno adottato delle ordinanze simili. Prevedono che “l’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito a una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni” e consigliano di “riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso”. Inoltre nei giorni prefestivi (sabato) rimangono chiuse al pubblico le grandi e medie strutture di vendita e nei giorni festivi vengono affiancate nel divieto anche “ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari”. Nelle Faq della Regione Friuli si precisa però che “i negozi che vendono cibo per animali restano aperti nei giorni festivi e prefestivi, come disposto per i negozi di generi alimentari”.

La chiusura delle grandi e medie strutture di vendita nel week end coinvolge moltissimi centri giardinaggio e diy store, tradizionalmente sviluppati su grandi superfici di vendita. Per i garden center con matrice agricola florovivaistica, in alcuni Comuni viene considerata solo la metratura indicata nella licenza commerciale, spesso inferiore a quella reale.

Province di Trento e Bolzano > giallo/rossa

La Provincia autonoma di Trento (gialla) non ha ancora emesso ordinanze ma secondo fonti di stampa si sta accingendo a vietare il commercio nei week end. La vicina Provincia di Bolzano (rossa) ha invece adottato un’ordinanza restrittiva, ma tra i codici Ateco autorizzati a operare (allegato 1 dell’ordinanza 62 del 12 novembre 2020) troviamo lo 01 (agricoltura), il 46.2 (commercio ingrosso prodotti agricoli) e 46.61 (commercio ingrosso di macchinari, attrezzature, forniture agricole, utensili agricoli, inclusi i trattori). Interessante la Faq della Provincia di Trento che precisa che l’uso della mascherina non è obbligatorio per i lavori “nel bosco” se si è in presenza di conviventi abituali; in controtendenza con quanto indicato dalla Regione Valle d’Aosta.

Toscana > rossa

Regione Toscana ha emesso l’ordinanza nr 109 il 13 novembre, nella quale precisa (al punto 3) che “sono consentiti gli spostamenti in altri comuni nel caso in cui il comune di residenza, domicilio o abitazione non disponga di specifici punti vendita, oppure nel caso in cui sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio; tali spostamenti sono consentiti solo entro tali stretti limiti”. Una possibilità a disposizione in tutte le Regioni italiane, ma che la Toscana ha giustamente precisato.

Abruzzo > rosso

Pur essendo indicata dal Ministero della Salute in zona arancione, il 16 novembre la Regione Abruzzo ha deciso di passare volontariamente in zona rossa. L’ordinanza nr 102 del 16 novembre è in vigore fino al 3 dicembre e riprende il Dpcm del 3 novembre, ma con le scuole fino alla prima media aperte.

Le altre Regioni non hanno per ora adottato delle normative locali, inerenti il commercio di prodotti per il giardinaggio, differenti a quelle nazionali. È previsto nei prossimi giorni un inasprimento in Puglia, probabilmente differenziato per province.

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