Aperture dei garden center: cosa si può fare in ogni Regione – fase 1

Le norme per le aperture dei garden center nella fase 2 le trovate a questo link.

In questo servizio cerchiamo di fare chiarezza in merito alle aperture dei garden center, ma anche di florovivaisti e fioristi, in particolare riguardo al commercio al dettaglio. La prima versione risale all’11 marzo ma è stato costantemente aggiornato in funzione dei Dpcm e delle ordinanze regionali pubblicate in queste settimane.

È infatti importante precisare, fin da subito, che i Decreti del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) hanno valore a livello nazionale, ma le singole Regioni hanno la facoltà di emettere delle ordinanze che possono limitare l’applicazione delle norme dei Dpcm. E in alcuni casi è stato fatto.

Questo servizio inizia, quindi, prima con l’analisi dei Dpcm validi a livello nazionale e in seguito analizza, per ogni Regione, quali provvedimenti sono stati presi. Per una più chiara comprensione del problema e per permettere un’analisi storica di quanto è accaduto in questi mesi, abbiamo riportato e spiegato anche i Dpcm e le ordinanze che hanno cessato di produrre effetti, in quanto scaduti e sostituiti da provvedimenti successivi.

Aperture dei garden center: cosa dicono i decreti del presidente del consiglio

È importante anzitutto chiarire che per i garden center, spesso società agricole, i decreti da prendere in considerazione sono due: il Dpcm dell’11 marzo e il Dpcm del 22 marzo, il cui allegato 1 relativo ai codici Ateco è stato modificato dal Ministero dello Sviluppo economico il 25 marzo.

Questa seconda modifica non è figlia del desiderio di fare confusione, ma dalla richiesta dei sindacati di ridurre le attività produttive in attività che, dopo la pubblicazione del Dpcm del 22 marzo, minacciarono uno sciopero generale. Una richiesta perorata anche da alcune Regioni e che è stata accolta, determinando un nuovo elenco di codici Ateco. Questa modifica, comunque, non riguarda il nostro mercato.

Questi due Dpcm hanno cessato di produrre effetti dal 14 aprile e sono stati sostituiti dal Dpcm del 10 aprile che è efficace fino al 3 maggio 2020. È comunque interessante analizzarli poiché permettono una migliore comprensione delle normative attuali e i principi che li hanno ispirati.

Il Dpcm dell’11 marzo riguarda il commercio

Precisiamo subito che il Dpcm dell’11 marzo è dedicato alle attività commerciali e, come vedremo tra poco, è a questo documento che i rivenditori devono fare riferimento.

Il Dpcm dell’11 marzo elenca, nell’allegato 1, una serie di attività che possono continuare a esercitare poiché giudicate di “prima necessità”. In questo elenco troviamo merceologie che fanno parte dell’offerta di alcuni centri giardinaggio:

  • “esercizi non specializzati di alimenti vari”: è il caso dei garden center che vendono prodotti alimentari biologici per umani. Non sono molti, ma ci sono;
  • “commercio al dettaglio di ferramenta”: alcuni centri giardinaggio, anche se pochi, hanno un reparto di questo tipo;
  • “commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione”: il decreto non precisa per interni quindi è compresa anche l’illuminazione per il giardino ed esterna
  • “commercio al dettaglio di piccoli animali domestici”: si presume comprenda anche il pet food e il pet care;
  • “commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento”: è il caso di chi vende pellet, legna da ardere e prodotti similari.

Dunque, un centro giardinaggio può sicuramente aprire i battenti limitandosi a vendere queste merceologie e transennando gli altri reparti o comunque vietando l’acquisto ai clienti dei prodotti non compresi.

Non solo. L’art 4 dello stesso decreto recita: Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”. Poiché l’art 2135 del Codice Civile spiega che tra le attività connesse dell’imprenditore agricolo c’è anche la “commercializzazione” è evidente che i centri giardinaggio con matrice agricola (cioè promossi da florovivaisti) possano vendere al dettaglio anche piante, fiori e verde vivo. Lo stesso non si può dire per i fioristi o i garden center con matrice commerciale: non essendo imprenditori agricoli l’art 4 non li riguarda. Anche se si tratta di una nostra interpretazione (ma non solo nostra), il fatto che questo art 4 sia inserito in un decreto dedicato alle attività a contatto con il pubblico (negozi, ristorazione, cura della persona, banche, ecc.) rafforza questa ipotesi.  E questo era già chiaro dall’11 marzo.

Infine, a chi si domandasse “ma è possibile che le piante siano prodotti di prima necessità?”, facciamo notare che tra le attività elencate nell’allegato 1 del Dpcm dell’11 marzo troviamo anche, per esempio, il “commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici” (quindi non solo i quotidiani, prodotti sicuramente di prima utilità, ma anche le riviste di gossip) e il “commercio al dettaglio di articoli di profumeria”. I profumi e i giornali dedicati agli oroscopi sono più di “prima necessità” rispetto alle piantine da orto? Considerando che il giardinaggio permette di esercitare attività fisica nel giardino (visto che è limitato lo sport), che un orto permette di ottenere dei frutti biologici di autoproduzione limitando gli spostamenti esterni per fare la spesa e che è un ottimo modo per tenere impegnati i bambini lontani dagli schermi di tv, tablet e consolle? Parliamone.

Ribadiamo che il Dpcm dell’11 marzo ha cessato di produrre effetti il 14 aprile ed è stato sostituito dal Dpcm del 10 aprile.

Puoi scaricare qui il Dpcm dell’11 marzo.

Il Dpcm del 22 marzo riguarda la produzione e l’ingrosso

Il Decreto del 22 marzo, citato nel chiarimento del ministro Bellanova, non riguarda il commercio ed è scritto in modo inequivocabile nel suo art 1, comma 1, lettera a: “Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020”. Quindi il decreto del 22 non sostituisce quello dell’11 e lo precisa l’art 2 al comma 1: “Le disposizione del presente decreto (…) si applicano cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020”.

Lo si desume anche leggendo il suo allegato 1 che elenca i codici Ateco (come abbiamo già scritto, modificato dal Ministero dello Sviluppo economico il 25 marzo), che infatti contiene un elenco di “fabbricazione di…” e “commercio all’ingrosso di…”. Quindi chiedere, come hanno fatto in molti, che all’interno di questo elenco sia inserito anche il codice Ateco dei fioristi non ha senso, perché il commercio è regolato dal decreto dell’11 marzo e non da questo. Infatti in questo decreto non c’è neanche il codice Ateco dei supermercati che invece sono autorizzati a operare dal decreto dell’11 marzo. Eventualmente bisognerebbe richiedere che nell’allegato 1 del Decreto dell’11 marzo venga indicato in modo chiaro e inequivocabile “commercio di piante, fiori e prodotti complementari”, in modo che – oltre alle imprese agricole e ai supermercati – anche le imprese commerciali come i fioristi possano vendere al dettaglio verde vivo. Non deve stupire questa mancanza perché non è l’unica. Nell’elenco del Dpcm 11 marzo mancano anche i biocidi che sono senza dubbio prodotti di prima necessità: se la cucina è invasa da formiche, blatte o topi si tratta di un problema sanitario importante e questi prodotti avrebbero dovuto sicuramente far parte di questo elenco.

Il Dpcm del 22 marzo contiene invece un concetto rilevante nel comma 1, lettera F, dell’art 1: “è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di (…) prodotti agricoli e alimentari. La congiunzione “e” sta a significare che i produttori agricoli (Ateco 01) possono vendere tutti i prodotti agricoli e non solo quelli alimentari (quindi anche quelli che non si mangiano, come le piante, il tabacco e altri): altrimenti avrebbero scritto “prodotti agro-alimentari” o “prodotti alimentari” e non “prodotti agricoli e alimentari”.

Anche in questo caso ribadiamo che il Dpcm del 22 marzo ha cessato di produrre effetti il 14 aprile ed è stato sostituito dal Dpcm del 10 aprile.

Puoi scaricare qui il Dpcm del 22 marzo e qui l’integrazione dei codici Ateco promossa dal Ministero dello Sviluppo economico del 25 marzo.

Il chiarimento del ministro Bellanova del 26 marzo

Anche se, come abbiamo visto, l’interpretazione dei due Decreti era abbastanza chiara, nella notte tra il 26 e il 27 marzo la sezione delle Faq nel sito del Governo è stata arricchita di una domanda/risposta che riguarda proprio la vendita di piante e fiori.

Alla domanda Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l’altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?” la risposta è inequivocabile e dice: “Sì è consentita (…) la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. (…). Deve conseguentemente considerarsi ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti”.

Tralasciando il fatto che molti garden center sono anche imprese agricole, l’interpretazione del ministro non fa una grinza: se le imprese di produzione e dell’ingrosso (florovivaistico nel nostro caso) possono commercializzare i loro prodotti è ovvio che anche i rivenditori li possano vendere al dettaglio. Altrimenti si interromperebbe la filiera, bloccando l’ultimo anello, quello a contatto con il consumatore finale.

Quindi piante e fiori possono essere sicuramente venduti al dettaglio dai vivaisti e dai garden center con matrice agricola, ma anche dalla Gdo, dai centri giardinaggio commerciali e dai fioristi. In questo caso non ci sono chiarimenti specifici nei testi governativi (e forse sarebbe bene intervenire), ma ci viene in aiuto ancora una volta il ministro Bellanova che il 27 marzo scrive su Facebook: “potranno essere venduti non solo dalla grande distribuzione, ma in tutti i negozi dedicati alla loro vendita”. In tutti i negozi, quindi nessuno escluso.

Ribadita anche nel post del 2 aprile, che dice: “la risposta al quesito data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è la stessa autorità che ha emanato il Decreto, è chiara e netta: sì, la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti è consentita su tutto il territorio nazionale o almeno dove non prevalga una norma locale, indipendentemente dal codice Ateco.

Il Dpcm del 10 aprile

Come abbiamo scritto, il Dpcm del 10 aprile 2020 ha sostituito i Dpcm dell’11 marzo e del 22 marzo (art 8) e produce effetti fino al 3 maggio 2020.

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio, il Dpcm del 10 aprile ricalca l’impostazione del Dpcm dell’11 marzo e stabilisce la sospensione delle “attività al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione” (art 1, comma 1, lettera Z).

Anche l’allegato 1 ricalca quello dell’11 marzo, ma con l’aggiunta del “commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria”, del “commercio al dettaglio di libri” e del “commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati”. Quindi, anche in questo caso, non viene menzionata la vendita di piante, fiori e articoli complementari.

È però importante precisare che, come già scritto nel Dpcm dell’11 marzo e come abbiamo già sottolineato in precedenza, anche il Dpcm del 10 aprile (art 1, comma 1, lettera EE) precisa che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo (…)”. Poiché tra le prerogative dell’imprenditoria agricola (art 2135 del Codice Civile) c’è anche l’alienazione, cioè la vendita, si desume che i centri giardinaggio agricoli (con matrice florovivaistica) possano continuare a operare e vendere al dettaglio. Come vedremo in seguito a proposito della Regione Lombardia, non si tratta più solo di una nostra interpretazione.

Non solo. L’art 2 al comma 5 ribadisce un concetto già espresso del Dcpm del 22 marzo: “È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di (…) prodotti agricoli e alimentari”.  Abbiamo già spiegato a proposito del Dpcm del 22 marzo l’importanza della congiunzione “e” in questa norma: non si parla solo di “prodotti agricoli alimentari” ma di tutti i prodotti agricoli, quindi anche piante e fiori.

Quindi, alla luce di questi decreti e dell’interpretazione del ministro Bellanova, le imprese agricole (compresi i garden center) possono aprire e vendere al dettaglio piante, fiori e tutti i prodotti indicati nell’allegato 1 del Dpcm del 10 aprile, come i prodotti per animali domestici e per il riscaldamento (pellet, legna, ecc.).

Scarica qui il Dpcm del 10 aprile.

Ma vale davvero la pena riaprire i negozi?

Al di là dell’analisi dei documenti legislativi, vale però la pena anche di domandarsi se vale davvero la pena di riaprire i centri giardinaggio.

Non vogliamo entrare in questioni morali o di opportunità: massimo rispetto per chi ha deciso di chiudere per tutelare la salute dei clienti e dei dipendenti e pensa sia giusto ridurre le uscite di tutti; ma massimo rispetto anche per chi è in difficoltà economica, non può permettersi il “lusso” di stare a casa ed è costretto a trovare soluzioni concrete per affrontare questo momento così delicato.

Fatta questa premessa, ognuno potrà fare le proprie considerazioni, tenendo però in considerazione alcuni aspetti rilevanti, come:

  • i consumatori sono a casa e non nelle strade per lo shopping, perché – giustamente – hanno paura di essere contagiati;
  • i consumatori non possono uscire dal proprio Comune; molti garden center sono spesso periferici e quasi sempre hanno bacini d’utenza anche di 25-30 km che spesso abbracciano diversi Comuni e talvolta diverse Province. Quindi i clienti che possono recarsi nel punto vendita sono molto inferiori rispetto a un periodo “normale”;
  • gli ingressi sono contingentati; un po’ come succede nei supermercati, i clienti possono entrare nel negozio a gruppi di 5 o 10, a seconda della dimensione del punto vendita. Quindi dimentichiamoci il garden center “pieno” come siamo abituati a vederlo nel mese di aprile;
  • l’offerta è limitata ai prodotti indicati dai decreti, quindi essenzialmente verde vivo e pet. Quindi niente barbecue, arredi per esterno, decorazione, piscine o motocoltura che rappresentano una “fetta” importante del business di un centro giardinaggio;
  • chiusi nei giorni festivi, che sono quelli di massimo afflusso per questo tipo di negozi.

Quindi, se avete un punto vendita confinante con un supermercato potrebbe avere senso aprire il negozio o una sua parte, ma in tutti gli altri casi dovrà essere valutato con attenzione il rapporto costi/benefici, per evitare di “caricarsi” degli alti costi di gestione di un centro giardinaggio con il rischio di sviluppare vendite inferiori.

Chi decide di aprire al pubblico deve inoltre considerare le norme igienico-sanitarie, stabilità dal Protocollo sottoscritto dal presidente del Consiglio e dai ministri dell’Economia, del Lavoro, dello Sviluppo economico e della Salute. Lo puoi scaricare qui. Inoltre anche il Dpcm del 10 aprile, nel suo allegato 5, elenca le norme igieniche da rispettare negli esercizi commerciali, come l’uso di mascherine, di guanti usa e getta e lo scaglionamento degli ingressi.

Meglio le consegne a domicilio

Alla luce di quanto elencato, è sicuramente più vantaggioso puntare sulle consegne a domicilio: una strada sfruttata dall’80% dei garden center italiani, come risulta da una nostra inchiesta.

Ricordiamo a questo proposito che le consegne a domicilio sono autorizzate anche dal Dpcm del 10 aprile: l’allegato 1 precisa infatti che è consentito il “commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono. Quindi anche via e-mail e Whatsapp.

Inoltre, come avete letto, si può effettuare per “qualsiasi tipo di prodotto”, ampliando notevolmente l’offerta anche a famiglie merceologiche che oggi non si potrebbero vendere nei negozi. Così come si possono effettuare anche al di fuori del proprio Comune.

Attenzione alle limitazioni regionali

Come abbiamo scritto, le Regioni hanno la possibilità di limitare (o ampliare) le norme nazionali che abbiamo appena descritto, soprattutto in materia di agricoltura. E alcune lo hanno fatto.

Specialmente nei confronti delle Regioni che hanno adottato norme contrarie all’apertura dei centri florovivaistici e introdotto limitazioni rispetto alle leggi nazionali, ci domandiamo se si assumeranno anche le responsabilità economiche di queste chiusure e ci auspichiamo che adottino dei piani regionali speciali per far fronte ai danni causati ai rivenditori di verde vivo, che in questi mesi realizzano gran parte del loro fatturato annuale, derivanti da queste decisioni disallineate rispetto al resto del Paese.

Per tracciare una mappa nazionale, abbiamo visitato i siti di tutte le Regioni italiane e consultato tutte le ordinanze e le comunicazioni ufficiali. Non solo: abbiamo dovuto anche consultare le pagine Facebook degli assessori regionali all’agricoltura e dei presidenti di Regione poiché molto spesso, a fronte di una mancanza di informazioni specifiche sui siti ufficiali, abbiamo trovato dichiarazioni utili proprio sui social network. E questo, fatecelo dire, è a dir poco scandaloso: un imprenditore deve poter trovare le notizie utili alla propria attività nelle leggi e nelle ordinanze ufficiali promosse dagli organi preposti al governo del territorio, senza dover per forza consultare le Faq sui sito o i vari social network, tra l’altro stranieri, per raccogliere le informazioni. Senza contare che Facebook non è la Gazzetta Ufficiale e non fa giurisprudenza, grazie al cielo.

Ma andiamo a vedere come sono normate le singole Regioni.

Abruzzo

L’ordinanza nr 15 del 25 marzo 2020 all’art 1 lettera D fa riferimento alle attività indicate nel Dpcm del 22 marzo. Quindi, secondo l’interpretazione del ministro Bellanova, piante e fiori si possono vendere al dettaglio.

Basilicata

La nuova ordinanza nr 17 dell’11 aprile 2020, in vigore fino al 3 maggio, recepisce il Decreto nazionale senza ulteriori limitazioni. Quindi la vendita al dettaglio di piante e fiori è consentita alle imprese agricole.

Calabria

Anche la Regione Calabria il 13 aprile ha rinnovato fino al 3 maggio le dispodizioni precedenti. In assenza di un’ordinanza contraria alle leggi nazionali la vendita al dettaglio di piante, fiori e prodotti complementari è autorizzata, nei limiti indicati dal ministro cioè per le imprese agricole.

Campania

La Regione Campania ha pubblicato l’ordinanza nr 32 il 12 aprile, in vigore fino al 3 maggio, che contiene delle restrizioni rispetto al decreto nazionale in materia di commercio: cartolerie e librerie restano chiuse ma i relativi prodotti si potranno vendere in Gdo, mentre i negozi di abbigliamento per neonati potranno aprire solo il martedì e giovedì dalle 8.00 alle 14.00. Non si fa esplicito riferimento al commercio di verde vivo, né ai codici Ateco che permettono alle imprese agricole di operare, ma il 27 marzo in un comunicato stampa di Vincenzo De Luca, presidente della Regione con delega all’agricoltura, si dice: “È giusto consentire ai vivaisti di continuare l’attività di cura dei vivai e delle piante. Ma la situazione di chi vende al dettaglio è diversa e complicata: sia perché non c’è a chi vendere oggi il prodotto; sia perché la mobilità, per il commercio di prodotti non essenziali, non è consentita. È utile che il Ministero dell’Agricoltura approfondisca un tema obiettivamente complesso, definendo in ogni caso, forme di sostegno al reddito e ammortizzatori sociali per chi è costretto a interrompere la propria attività”. Si desume quindi che le vendita al dettaglio di piante e fiori non sia consentita.

Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna ha emesso una nuova ordinanza l’11 aprile in vigore fino al 3 maggio. In tema di commercio non introduce particolari modifiche rispetto al decreto nazionale, tranne che per le provincie di Rimini e Piacenza e nel Comune di Medicina e nella frazione Ganzanigo dove rimarranno chiuse librerie, cartolerie e negozi per l’infanzia. Consentita invece ovunque l’attività di cura e manutenzione del paesaggio (codice Ateco 81.3).

La vendita al dettaglio di verde vivo non è espressamente vietata da ordinanze e ci viene in aiuto anche il post su Facebook dell’assessore all’agricoltura Alessio Mammi del 30 marzo che dice: “Serre e negozi aperti”.

Friuli Venezia Giulia

La Regione Friuli Venezia Giulia ha emesso l’ordinanza nr 10 il 13 aprile, in vigore fino al 3 maggio, che recepisce il decreto nazionale senza particolari novità per il commercio. La vendita di piante e fiori è consentita ed è precisata in un comunicato della giunta regionale del 27 marzo che riporta una dichiarazione dell’assessore all’agricoltura Stefano Zannier: “Il Governo ha riposto positivamente al chiarimento sul Dpcm del 22 marzo posto dalla Regione, confermando che è consentita l’attività di produzione e commercializzazione di prodotti agricoli. Ciò permette quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti. Si tratta di una puntualizzazione importante per le imprese del Friuli Venezia Giulia operanti in quel settore, per la quale l’Amministrazione regionale esprime la propria soddisfazione. In base a quanto riportato anche tra le Faq del Governo è quindi consentita l’apertura dei punti vendita di tali prodotti. L’attività dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore, per evitare la diffusione del Coronavirus”.

Lazio

La Regione Lazio ha emesso una nuova ordinanza il 13 aprile, valida fino al 3 maggio, che modifica il decreto nazionale istituendo l’aperture delle librerie a partire dal 20 aprile.

Pur non essendoci un’ordinanza che lo vieta espressamente, nella sezione Faq del sito della Regione Lazio leggiamo: “La produzione di prodotti, autorizzata ai sensi dell’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020 (…) non ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici)”.

Vale però la pena di precisare che questa Faq, mentre stiamo scrivendo (14 aprile), è aggiornata al 25 marzo mentre nel sito della Regione abbiamo trovato un’altra Faq più recente, in merito alle aperture pasquali, che sembra contraddire la precedente (scarica qui la nuova faq). Alla domanda “Nei giorni del 12 e 13 aprile è possibile la vendita al pubblico da parte dei fiorai?” troviamo la risposta “Sì, in quanto, oltre al fatto che l’art 1, comma 1, lettera F, del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di prodotti agricoli, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc, tale tipologia di attività non evidenzia particolari problemi in ordine all’affollamento. Naturalmente, dovranno sempre essere rispettate tutte le misure di sicurezza relative al distanziamento sociale e alla protezione individuale degli operatori”.

Non si capisce se questa seconda interpretazione valga solo per i giorni del 12 o 13 aprile o se venga estesa anche agli altri; è indubbio però che è antitetica alla Faq precedente. In attesa che vengano aggiornate le Faq ufficiale nel sito, consigliamo i centri giardinaggio laziali di verificare presso la Regione la corretta interpretazione.

Liguria

Il 13 aprile la Regione Liguria ha emesso un decreto coerente con quello nazionale e che permette anche le attività di giardinaggio, sia hobbistiche sia professionali: “i proprietari di frutteti, orti o un piccoli allevamenti di animali da cortile potranno recarvisi per la cura di piante e animali”.

In merito alla vendita al dettaglio di piante e fiori, l’assessore all’agricoltura, Stefano Mai, ha dichiarato su Facebook un giudizio positivo sul chiarimento del ministero Bellanova. Si desume quindi che si possano vendere piante e fiori al dettaglio.

Lombardia

In merito alla vendita di piante e fiori la Regione Lombardia sta dimostando un atteggiamento ondivago, se non addirittua bipolare, che rende ancora più complicata la vita dei rivenditori. La vendita di piante e fiori al dettaglio, già vietata dall’ordinanza del 21 marzo a eccezione della Gdo, è stata completamente eliminata con l’ordinanza nr 521 del 4 aprile, per poi essere riammessa dopo sole 48 ore con l’ordinanza 522 del 6 aprile, sempre solo per la grande distribuzione (art 1 comma 1). Per la Gdo rimane comunque il limite di “fiori e piante” mentre a livello nazionale il ministro Bellanova parla di vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, etc”.

L’ordinanza del 4 aprile inoltre precisa che “come previsto dal punto 1.12.5 della tabella A del D.Lgs. 222/2016, quando l’attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. In queste settimane in effetti sono stati posti molti problemi ai dettaglianti che effettuano consegne a domicilio: ci è stato addirittura segnalato che, durante un controllo, le forze dell’ordine hanno contestato a un garden center la mancanza del codice Ateco degli spedizionieri!

Confermato l’obbligo di mascherine per tutti o “in subordine qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca” (art 1, punto 1.1, lettera A dell’ordinanza del 4 aprile) e impone ai commercianti di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizioe raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso.

Infine l’ordinanza del 6 aprile introduce novità sulle attività di manutenzione del verde: all’art 1 comma 6 dice le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.

Quindi è sicuramente consentita la potatura di alberi in procinto di cadere (“messa in sicurezza”) ma ci domandiamo se il semplice taglio dell’erba nei giardini privati per prevenire possibili incendi o l’arrivo di bisce e vipere rappresentino una “prevenzioni di danni”.

Ma la confusione della Regione Lombardia non finisce qui: l’11 aprile ha emesso una nuova ordinanza che avrà valore fino al 3 maggio e recepisce il Dpcm del 10 aprile introducendo alcune eccezioni. Nell’art 1 (comma 2, lettera A) si legge infatti che: “Il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, libri, fiori e piante è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati, fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere H e I”. Poiché le lettere H e I sono relative, rispettivamente, alle consegne a domicilio e alle vendite via internet, si deduce che in Lombardia fino al 3 maggio solo la Gdo potrà vendere al dettaglio “fiori e piante” mentre i fioristi e i garden center commerciali devono limitarsi alle consegne a domicilio. Facciamo notare che ancora non si parla dei prodotti complementari, come vasi e terricci, che sono fondamentali per un’acquirente di piantine che non ha un giardino: un po’ come permettere la vendita di vino ma non di bottiglie e tappi.

Invece anche in questo caso Regione Lombardia ci spiazza e, sempre l’11 aprile, nella sezione “Faq e chiarimenti” del sito ufficiale (qui il link) alla domanda È consentita l’attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli, compresi piante, fiori e orticoli, da parte dell’imprenditore agricolo?” risponde In base al Dpcm del 10 aprile 2020 e alle Faq pubblicate sul sito del governo, gli imprenditori agricoli possono commercializzare i prodotti della propria attività. Ne consegue che gli imprenditori agricoli (tra cui i florovivaisti) possono vendere al dettaglio fiori, piante, semi, fertilizzanti, ecc..

Quindi i centri giardinaggio con matrice agricolo-florovivaistica possono vendere direttamente al pubblico non solo piante e fiori ma anche i prodotti complementari. Mentre fioristi e garden center con matrice commerciale dovranno rimanere chiusi e accontentarsi delle consegne a domicilio. E possono farlo in base all’articolo del Dpcm del 10 aprile che dice che “è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di (…) prodotti agricoli e alimentari”. Poiché la stessa norma era già presente del Dpcm del 22 marzo, possiamo dedurre che i garden center agricoli avrebbero potuto aprire al pubblico già dal 23 marzo!

A chiarire la situazione giunge anche una risposta dell’assessore all’agricoltura Fabio Rolfi a una domanda specifica da parte del Distretto Florovivaistico Alto Lombardo del 14 aprile, che riportiamo di seguito e che potete scaricare qui.

Garden-center-in-Lombardia

Infine. Anche se si tratta di una bella notizia per molti garden center lombardi, ci domandiamo perché non precisare esplicitamente questa possibilità anche nell’ordinanza dell’11 aprile anziché riportarla solo nelle Faq. Dalle testimonianze che abbiamo raccolto da molti centri giardinaggio italiani in queste settimane, sappiamo che molti Comuni, Prefetture, Guardia di Finanza e Carabinieri vogliono leggere le norme nei decreti e nelle ordinanze e non nelle Faq o su Facebook. Era sufficiente scrivere nell’art 1 (comma 2, lettera A) che la vendita di fiori e piante è “consentita esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati” e nelle imprese agricole florovivaistiche che possono vendere anche i prodotti complementari, come semi, fertilizzanti, ecc.

Attenzione: il 23 aprile il Tar della Lombardia ha decretato ulteriori limitazioni per le consegne a domicilio da parte degli operatori commerciali: leggi qui la notizia approfondita.

Scarica qui l’ordinanza della Regione Lombardia del 4 aprile.
Scarica qui l’ordinanza della Regione Lombardia del 6 aprile.
Scarica qui l’ordinanza della Regione Lombardia dell’11 aprile.

Marche

L’assessore all’agricoltura Anna Casini il 27 marzo ha dichiarato su Facebook “che la Gdo può continuare a tenere i propri corner e si può riaprire un canale commerciale che in alcune realtà si era chiuso”. A una nostra domanda specifica rivolta all’assessore via Facebook ci è stato risposto “Non solo la Gdo, ma tutti i codici elencati nell’allegato 1”. Quindi i garden center gestiti da aziende agricole possono vendere al dettaglio.

Inoltre in un’infografica realizzata dalla Regione Marche sono indicate “le attività del settore agricolo” tra quelle che possono operare.

Molise

In seguito al nuovo Dpcm del 10 aprile, la Regione Molise non ha emesso nuove ordinanze. Nel sito non c’è traccia del mondo florovivaistico: in assenza di un’ordinanza contraria alle leggi nazionali dobbiamo desumere che la vendita al dettaglio di piante e fiori da parte di imprese agricole sia autorizzata, nei limiti indicati dal ministro.

Piemonte

Il 13 aprile la Regione Piemonte ha emesso il decreto nr 43, che in merito al commercio prevede alcune restrizioni rispetto al decreto nazionale. In particolare vieta l’apertura di cartolerie, librerie e negozi per l’infanzia, permettendo la vendita di articoli di forniture ufficio solo nei negozi di generi alimentari.

Il nuovo decreto piemontese consente la cura e la manutenzione del paesaggio (Ateco 81.3) con esclusione delle attività di realizzazione.

In merito alla possibilità di riaprire i garden center (Ateco 01), la Regione ha diffuso un comunicato il 6 aprile a tutti i sindaci piemontesi nel quale precisa che i fioristi (Ateco 47.76.1) devono restare chiusi, mentre i florovivaisti (Ateco 01) possono vendere al dettaglio “semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ecc.”. Qui sotto riportiamo il comunicato.

PIEMONTE - chiarimento garden 6-4-2020

Puglia

In seguito al Dpcm del 10 aprile, la Regione Puglia ha pubblicato due ordinanze relative ai trasporti e alla gestione dei rifiuti, ma nulla in merito al commercio. In mancanza di norme contrarie, la vendita di piante e fiori al dettaglio da parte di imprese agricole è consentita.

Sardegna

La Regione Sardegna ha emesso l’ordinanza nr 19 il 13 aprile, che limita la vendita di articoli di cartoleria, libri e vestiti per neonati fino al 26 aprile. Nessuna ordinanza è contraria alla vendita di piante e fiori al dettaglio da parte di imprese agricole. È interessante segnalare che la Sardegna permette agli hobbisti di recarsi nei terreni lontani dall’abitazione principale per effettuare interventi di giardinaggio e cura di orti e frutteti.

Sicilia

La Regione Sicilia ha pubblicato l’11 aprile l’ordinanza nr 16, in vigore fino al 3 maggio, che introduce alcuni limiti rispetto al decreto nazionale. Per esempio impone che “le uscite per gli acquisti essenziali sono limitate a una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare”. La chiusura domenicale e nei giorni festivi viene estesa anche alle consegne a domicilio, a esclusione di farmaci, giornali e combustibili per riscaldamento.

Non ci risultano ordinanze contrarie alla vendita di piante e fiori al dettaglio da parte di imprese agricole, come previsto dal Dpcm del 22 marzo.

Toscana

Il 13 aprile la Regione Toscana ha realizzato un’ordinanza che recepisce il Dcpm del 10 aprile, introducendo alcune limitazioni in merito di sicurezza nel posto di lavoro. Nessuna ordinanza contraria alla vendita di piante e fiori al dettaglio.

Trentino Alto Adige

Nessuna delle due province autonome, Bolzano e Trento, hanno pubblicato ordinanze contrarie alla vendita di piante e fiori al dettaglio. Si desume quindi che valgano le leggi nazionali e sia consentita.

La provincia di Bolzano ha pubblicato l’ordinanza nr 20 il 13 aprile che limita la vendita di articoli di cartoleria alle attività commerciali di generi alimentari e di prima necessità (art 30). L’art 36 dice che “restano garantiti (…) l’attività del settore agricolo (…)”. Inoltre l’art 45 ribadisce cheè sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari”.

Anche la provincia di Trento ha emesso una ordinanza il 13 aprile, in vigore fino al 3 maggio, nella quale vieta la vendita vestiti per bambini nei negozi e libri (solo a domicilio) mentre consente la vendita articoli di cartoleria.

Umbria

Nessuna ordinanza contraria alla vendita di piante e fiori al dettaglio. Nel sito ufficiale della Regione Umbria c’è un link alle Faq del governo, si desume quindi che il commercio di verde vivo e prodotti complementari da parte delle imprese agricole sia consentita.

Valle d’Aosta

La Regione Valle d’Aosta ha emesso una ordinanza il 14 aprile che sostanzialmente recepisce il Dpcm del 10 aprile e consente l’apertura di cartoleria, librerie e negozi per l’infanzia.

Anche se non abbiamo trovato traccia di un espresso divieto per la vendita al dettaglio di piante e fiori, il 29 marzo è stata pubblicata una nota sul sito della regione Valle d’Aosta che dice: “in questo periodo di contenimento degli spostamenti, la Presidenza della Regione specifica che è consentita la coltivazione degli orti situati nei pressi delle abitazioni, con rifornimento dei prodotti agricoli con consegna a domicilio, da parte dei soggetti autorizzati”. Sembra quindi esclusa la possibilità di recarsi nei punti vendita.

Veneto

In questi mesi è stato altalenante l’atteggiamento della Regione Veneto: dopo che il 26 marzo l’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan ha commentato su Facebook positivamente il chiarimento del ministro Bellanova in merito all’apertura alla vendita di piante e fiori al dettaglio (“Ecco un chiarimento che il settore aspettava. Il risultato è frutto delle richieste e del lavoro che il Veneto ha fatto sui tavoli di confronto romani”), è giunta il 28 marzo la presa di distanze del presidente della Regione, Luca Zaia, che nel corso di una conferenza stampa (qui il link) ha dichiarato “A me spiace per quelli dei garden, ma se siamo convinti che ci sia un salvacondotto semplicemente per andare a comprare una primula da piantare in giardino… La normalità è stata a casa, non si va in giro a comprare le primule e queste storie qua”. Confermata dall’ordinanza del 3 aprile che, al comma B dell’art 3 dice è vietata l’attività di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salva l’attività di consegna a domicilio; potrà essere effettuata l’attività di manutenzione aree verdi e naturali pubbliche e private per interventi di urgenza finalizzati alla prevenzione di danni all’incolumità personale e al patrimonio arboreo e naturale, ivi comprese esemplificativamente le aree turistiche”.

Una norma, quest’ultima, modificata e sostituita da una nuova ordinanza del 13 aprile, che consente l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private(art 1, lettera R) e non vieta il commercio di piante e fiori. Una possibilità, quest’ultima, ribadita chiaramente anche dall’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan su Facebook che annuncia la riapertura fino al 3 maggio di vivai e garden center con codice Ateco 01.

VENETO - Pan - facebook - 13 aprile 2020

Scarica qui l’ordinanza del Veneto del 3 aprile.
Scarica qui l’ordinanza del Veneto del 13 aprile.

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