Il Tar della Lombardia ha limitato le consegne a domicilio

Il Tar della Lombardia ha limitato le consegne a domicilio, con una sentenza che rende ancora più confusa l’interpretazione delle norme nazionali e regionali in questa Regione. La responsabilità di questo ennesimo pasticcio normativo questa volta non è di Regione Lombardia, ma delle organizzazioni sindacali degli autotrasportatori (in particolare Cgil Lombardia, Uil Lombardia, Filt Cgil Lombardia, Fit Cisl Lombardia e Uiltrasporti Lombardia) che hanno fatto ricorso contro l’Ordinanza Regionale nr 528 dell’11 aprile (la potete scaricare qui) nella parte in cui precisa che “è consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del Dpcm del 10 aprile 2020”.

Il decreto del Tar della Lombardia del 23 aprile

In nome “del diritto alla salute dei lavoratori rappresentati dalle organizzazioni sindacali” la Sezione Prima del Tar della Lombardia ha accolto l’istanza e ha decretato il 22 aprile (ma è stata pubblicata il 23) la sospensione provvisoria dell’ordinanza della Regione Lombardia nr 528 dell’11 aprile, “limitatamente alla lettera H, nella parte in cui consente la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio anche per le categorie merceologiche non comprese nell’allegato 1 del Dpcm del 10 aprile 2020”.

Le conseguenze e le difficolta di interpretazione

Precisiamo anzitutto che la decisione del Tar della Lombardia non riguarda i garden center con matrice agricola (Ateco 01) che sono autorizzati a operare (anche con consegne a domicilio) dall’art 1, comma  1, lettera ee del Dpcm del 10 aprile, come più volte ribadito anche da Regione Lombardia e dall’assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi.

La misura riguarda quindi soltanto gli “operatori commerciali”, come è scritto esplicitamente da Tar Lombardia, il che significa che i garden center con matrice commerciale, i fioristi e i centri bricolage – che già non potevano vendere piante e fiori in Lombardia poiché la possibilità è stata limitata solo alla Gdo (ordinanza 528, art 1, comma 2, lettera a) – ora non potranno neppure consegnarli a domicilio, poiché l’allegato 1 del Dpcm del 10 aprile comprende tra i prodotti indispensabili solo pet, prodotti alimentari, articoli per riscaldamento, ferramenta, utensileria, idraulica, elettricità e libri (tra le merceologie trattate abitualmente dai centri giardinaggio e dai diy store).

Ma segnaliamo un altro paradosso che rende difficile l’interpretazione di questa decisione del Tar della Lombardia. Si sostiene infatti che le consegne a domicilio sono autorizzate soltanto per le categorie merceologiche indicate nell’allegato 1 del Dpcm del 10 aprile 2020. Ma nell’allegato 1 è indicato chiaramente che si può vendere “qualsiasi tipo di prodotto” via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono e quindi si deduce che si possa anche consegnarlo, come potete vedere nell’immagine qui sotto.

Quindi, cosa ha vietato esattamente il Tar della Lombardia?

Non è molto chiaro, ma sicuramente genererà ulteriore confusione nei controlli delle forze dell’ordine che, teoricamente, hanno la possibilità di fermare i corrieri per controllare, pacco per pacco, se si tratta di prodotti indispensabili o meno. Così come gli stessi corrieri potrebbero rifiutarsi di consegnare alcuni prodotti, visto che sono stati i loro sindacati e promuovere questo pasticcio.

Scarica qui il documento di Tar Lombardia del 23 aprile.

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