Coronavirus e il commercio di giardinaggio: cosa si può fare in ogni Regione – fase 2

Il commercio di giardinaggio è stato finalmente inserito nel Dpcm del 26 aprile tra i prodotti di “prima necessità” elencati nell’ormai famoso allegato 1 dedicato al commercio al dettaglio. È questa la prima e più bella novità del nuovo decreto che dà il via alla “fase 2” dell’emergenza Covid-19.

Dopo le librerie, le cartolerie e i negozi per l’infanzia, già inseriti del Dpcm del 10 aprile, stavolta è toccato al “commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti” (art 1, comma 1, lettera Z).

Questo inserimento nel decreto è molto importante poiché sgombra il campo da tutti i dubbi, nati dalle interpretazioni e dalle Faq che hanno contraddistinto la fase 1 (qui potete trovare tutto l’iter legislativo, nazionale e regionale, della fase 1). Così come supera e rende vano il provvedimento preso dal Tar della Lombardia del 23 aprile (qui l’articolo di approfondimento).

Commercio di giardinaggio: cosa si può vendere al dettaglio nei negozi

Questo significa che tutti i rivenditori specializzati, quindi anche i fioristi, le agrarie, i centri bricolage e i centri giardinaggio con matrice commerciale, si potranno affiancare alla Gdo e ai garden center con matrice agricolo-florovivaistica (già autorizzati dai Dpcm precedenti) nella vendita al dettaglio di verde vivo e prodotti complementari. Quindi anche i consumatori che si recano in un centro giardinaggio per comprare piante e prodotti complementari potranno indicare nell’autocertificazione di spostarsi per effettuare acquisti di “prima necessità”.

Ricapitolando, e considerando anche quanto indicato nel Dpcm del 26 aprile, i negozi specializzati potranno vendere al dettaglio i seguenti beni di “prima necessità”, che possono far parte dell’offerta di un centro giardinaggio:

  • “esercizi non specializzati di alimenti vari”: è il caso dei garden center che vendono prodotti alimentari biologici per umani. Non sono molti, ma ci sono;
  • “commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico”: alcuni centri giardinaggio, anche se pochi, hanno un reparto di questo tipo;
  • “commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione”: il decreto non precisa per interni quindi è compresa anche l’illuminazione per il giardino ed esterna;
  • “commercio al dettaglio di piccoli animali domestici”: si presume comprenda anche il pet food e il pet care;
  • “commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento”: è il caso di chi vende pellet, legna da ardere e prodotti similari, anche se ormai sta arrivando il caldo;
  • “commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toeletta e per l’igiene personale”: alcuni garden center hanno reparti che offrono prodotti simili;
  • “commercio al dettaglio di libri”: anche quelli dedicati al giardinaggio;
  • “commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti”: cui possiamo aggiungere anche i terricci e i substrati di coltivazione che, in Italia e in Europa, sono normati insieme ai fertilizzanti (decreto legislativo nr 75 del 29 aprile 2010).

Dunque, un centro giardinaggio può sicuramente aprire i battenti limitandosi a vendere queste merceologie e transennando gli altri reparti o comunque vietando l’acquisto ai clienti dei prodotti non compresi.

Non solo. Possono vendere anche tutte le altre merceologie ma soltanto con consegne a domicilio. Anche il Dpcm del 26 aprile specifica infatti nell’allegato 1 che si può effettuare “commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto” effettuato “via internet” (quindi anche via e-mail), “per televisione” e “per corrispondenza, radio, telefono”.

E qualcuno prima o poi ci spiegherà cosa sono le vendite “per radio”: noi conosciamo le tele-vendite ma le radio-vendite non le abbiamo mai sentite. Voi conoscete qualcuno che vende via radio?

I clienti possono uscire dal Comune ma non dalla Regione

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio, un’altra novità importante del Dpcm del 26 aprile è rappresentata dalla possibilità per i clienti di spostarsi in altri Comuni; mentre invece “è fatto diviato tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi (…) in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” (art 1, comma 1, lettera A).

Non è invece espressamente consentita la possibilità di uscire di casa per effettuare pratiche di giardinaggio in un terreno lontano dall’abitazione. A dire la verità l’art 1 (comma 1, lettera F) dice che è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”. Secondo noi zappare un orto e curare il giardino sono un’attività motoria a tutti gli effetti, anzi spesso più salutare di tante attività sportive. Ma per questo argomento è meglio verificare le ordinanze regionali (alcune lo permettono esplicitamente) in mancanza di una indicazione chiara nazionale.

Misure di sicurezza e nuovo Protocollo condiviso per i luoghi di lavoro

L’art 1 (comma 1, lettera DD) precisa che gli esercizi commerciali “sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni”. Si raccomanda inoltre l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5:

  1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
  2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno e in funzione dell’orario di apertura.
  3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
  4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
  6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
  7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
    • attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
    • per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
    • per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Infine vi suggeriamo di prendere visione dell’allegato 6 che contiene il nuovo Protocollo condiviso di sicurezza nei luoghi di lavoro, che amplia e sostituisce il Protocollo del 14 marzo.

Durata del Dpcm del 26 aprile

Precisiamo infine che il Dpcm del 26 aprile sostituisce il Dpcm del 10 aprile ed è efficace fino al 17 maggio.

Qui potete scaricare il Dpcm del 26 aprile.

Attenzione alle limitazioni regionali

È importante ricordare che le Regioni hanno la possibilità di limitare (o ampliare) le norme nazionali che abbiamo appena descritto.

Per ora alcune Regioni hanno adottato ordinanze che ampliano le attività, ma non ci sono novità significative in merito alle vendite di prodotti per il giardinaggio. Noi vi terremo aggiornati ed è per questa ragione che questo servizio sarà in continuo aggiornamento.

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