Decreto agrofarmaci per hobbisti: i chiarimenti di Agrofarma

Novità per il decreto agrofarmaci per hobbisti. Il 16 aprile è stato pubblicato dal Ministero della Salute il Decreto sulla vendita di agrofarmaci a uso non professionale, cioè per gli hobbisti. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale determina l’entrata in vigore delle misure transitorie, che permetteranno ai rivenditori e agli utilizzatori di smaltire le scorte nei prossimi due anni.

Per fare luce su questi temi, Agrofarma ha pubblicato un chiarimento: lo riportiamo di seguito integralmente.

Decreto agrofarmaci per hobbisti: i chiarimenti di Agrofarma

DEFINIZIONE

Con l’entrata in vigore del nuovo “Regolamento sulle misure e i requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori NON professionali” (Regolamento UNP) viene chiarita la definizione di utilizzatore non professionale. Quest’ultimo viene identificato come persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un’attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali sia edibili, non destinate alla commercializzazione e la gestione di giardini domestici o di aree al suo interno. L’utilizzatore non professionale non ha l’obbligo di possedere il certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo (patentino) per svolgere le proprie attività.

Utilizzatore professionale risulta invece chiunque svolga un’attività volta alla commercializzazione della pianta intera o parte di essa e/o alla gestione professionale di aree non agricole. A prescindere dal tipo di prodotto utilizzato, dovrà munirsi di certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

AMBITO DI APPLICAZIONE E TEMPISTICHE

Dal 1 maggio 2018 (15 giorni dopo la data di pubblicazione del Regolamento UNP) entrano in applicazione per un periodo limitato le cosiddette “Misure transitorie” per l’autorizzazione e la commercializzazione dei prodotti ad uso non professionale.

Tali misure transitorie riguardano tutti i prodotti per i quali, come già stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute del maggio 2015 e ribadito con quella del gennaio 2018, non è attualmente richiesto il possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e per i quali le aziende titolari avranno fatto richiesta di autorizzazione provvisoria per uso non professionale.

Per il periodo transitorio saranno pertanto provvisoriamente autorizzati:

  • Per un periodo di 24 mesi tutti i prodotti destinati al trattamento delle piante ornamentali (gli attuali PPO, che entreranno a far parte della categoria PFnPO)
  • Per un periodo di 24 mesi tutti i prodotti pronti all’uso destinati al trattamento di piante edibili e per il diserbo di specifiche aree all’interno dell’area coltivata (rientranti nella categoria dei PFnPE), senza limiti di taglia;
  • Per un periodo di 24 mesi i prodotti destinati al trattamento di piante edibili e per il diserbo di specifiche aree all’interno dell’area coltivata (rientranti nella categoria dei PFnPE), da utilizzare con l’aggiunta di acqua in confezioni non superiori ai 500 gr/ml;
  • Per un periodo di 6 mesi i prodotti destinati al trattamento di piante edibili e per il diserbo di specifiche aree all’interno dell’area coltivata (rientranti nella categoria dei PFnPE), se da utilizzare con l’aggiunta di acqua e in confezioni tra i 500 e i 1000 gr/ml.

Non saranno quindi autorizzate, nemmeno per il periodo transitorio, eventuali taglie superiori a 1000 gr/ml di prodotti concentrati che potranno essere acquistate e utilizzate solo da soggetti muniti di patentino.

NUOVE ETICHETTE PRODOTTI PER IL PERIODO TRANSITORIO

Al fine di ottenere l’autorizzazione provvisoria di tali prodotti le Imprese titolari di registrazione dovranno procedere alla modifica dell’etichetta per inserire la dicitura “Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali”, la sigla “PFnPO” oppure “PFnPE” e la data di scadenza dell’autorizzazione del prodotto. Verranno, inoltre, eliminati gli usi considerati professionali e le taglie eccedenti il litro/chilo.

Per l’ottenimento delle nuove etichette modificate sarà necessario un tempo massimo previsto di circa 3 mesi.

ATTIVITÀ DI VENDITA

Nel periodo necessario alle Imprese per ottenere la modifica dell’etichetta si potrà continuare a vendere i prodotti, per i quali è stata richiesta modifica dell’etichetta, con le stesse modalità precedenti all’uscita del Regolamento UNP. Tale possibilità dovrebbe essere auspicabilmente confermata anche da specifiche istruzioni impartite dal Ministero della Salute.

Al termine di tale procedura di modifica, le Imprese dovranno fornire un fac-simile dell’etichetta modificata per le confezioni di prodotto giacenti presso i magazzini dei rivenditori, i quali, a loro volta, dovranno consegnarla all’acquirente utilizzatore non professionale. Tale fac-simile potrà essere utilizzato anche per i prodotti giacenti presso i magazzini delle Imprese titolari e distributrici con lotto di produzione antecedente alla data di entrata in vigore del Regolamento UNP.

Il termine indicato in etichetta per le misure transitorie si applica alla commercializzazione, alla vendita al dettaglio e all’impiego dei prodotti provvisoriamente consentiti per l’uso non professionale. Decorso tale termine, i prodotti potranno essere acquistati ed utilizzati solo da soggetti muniti di patentino.

Al momento della vendita, il rivenditore dovrà informare l’acquirente utilizzatore non professionale della data ultima entro cui dovrà utilizzare il prodotto, data riportata anche sull’etichetta/confezione.

All’atto della vendita il rivenditore fornirà all’acquirente anche tutte le informazioni generali di sicurezza e per un corretto utilizzo dei prodotti.

www.agrofarma.federchimica.it

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