Vendita di piante acquistate da terzi: interessante indicazione dai Giudici Tributari di Bologna

In merito alla vendita di piante acquistate da terzi e alla difficile interpretazione delle norme, il 22 marzo la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna (sentenza nr 231/2022) si è pronunciata a favore di un florovivaista a cui l’Amministrazione Finanziaria contestava il commercio di piante di terzi senza compiere ulteriori attività di coltivazione. L’Agenzia delle Entrate ha interpellato alcuni fornitori del florovivaista i quali hanno dichiarato, improvvidamente, che alcune piante erano pronte per la vendita. Su queste “prove” ha ricalcolato il reddito imponibile ed emesso l’accertamento al florovivaista. Non è servita la presentazione di una serie di perizie tecniche asseverate, che rilevavano come le piante prima della rivendita fossero state invece sottoposte a complesse attività di manipolazione. I Giudici di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna hanno accolto le ragioni del florovivaista, precisando che non è sufficiente la presunzione dell’irregolarità ma questa deve essere suffragata da chiare prove tese a dimostrare la mancata attività di manipolazione e trasformazione.

Vendita di piante acquistate da terzi: il suggerimento di Confagricoltura

Ha raccontato l’episodio Confagricoltura che in un comunicato ufficiale consiglia di “fare attenzione al tempo di permanenza in azienda della pianta, dato dal confronto della data di acquisto con quella di rivendita: nel caso in cui risulti estremamente breve, è opportuno essere pronti a dimostrare lo svolgimento di un’attività di manipolazione. Nel 2018 la Commissione Tributaria di Pistoia ha sostenuto che nel caso in cui tra l’acquisto e la rivendita dei prodotti intercorra un lasso di tempo brevissimo si presume l’esistenza di un’attività commerciale, e spetta in tal caso al contribuente provaredi avere effettivamente svolto attività di manipolazione/trasformazione prima della rivendita”.

Nel mercato florovivaistico non sono rare le difficoltà di interpretazione dei concetti di “manipolazione” e “trasformazione”, elencate tra le attività agricole dall’articolo 2135 del Codice Civile. In particolare l’Agenzia delle Entrate tende a distinguere nettamente il caso della pianta acquistata da terzi e sottoposta a processi di “manipolazione” e “trasformazione”, da quello delle piante semplicemente “conservate, commercializzate e valorizzate”. Nel primo caso siamo di fronte a un’attività agricola, nel secondo caso si tratta di una attività commerciale (circolare n. 44 del 2004 dell’Agenzia delle Entrate). Tra le attività di “manipolazione” e “trasformazione” sono comprese: la concimazione e l’inserimento di ritentori idrici; i trattamenti per eliminare gli insetti nocivi dell’apparato radicale; la rinvasatura, la potatura e la steccatura. Le piante così trattate rientrano nella tassazione catastale, nel limite della prevalenza rispetto alla propria produzione.

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